F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 08/03/2001 n. 6 6 – APPELLO DEL GIULIANOVA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTE AL CALCIATORE DI MURO VINCENZO, PER N. 6 GARE, CACCAVALE MAURIZIO PER N. 4 GARE, E PASTORE IVANO, PER N. 3 GARE, SEGUITO GARA GIULIANOVA/NOCERINA DEL 18.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 168/C del 6.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 08/03/2001 n. 6 6 - APPELLO DEL GIULIANOVA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTE AL CALCIATORE DI MURO VINCENZO, PER N. 6 GARE, CACCAVALE MAURIZIO PER N. 4 GARE, E PASTORE IVANO, PER N. 3 GARE, SEGUITO GARA GIULIANOVA/NOCERINA DEL 18.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 168/C del 6.3.2001) Avverso le sanzioni di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 156/C del 21.2.2001) e confermate dalla Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 168/C del 6.3.2001), a seguito della gara Giulianova/Nocerina del 18.2.2001 ha proposto reclamo dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale la Società Giulianova Calcio. Per quanto attiene alla squalifica per sei gare inflitta al calciatore Vincenzo Di Muro l’appello pone in dubbio la precisione dei fatti ricostruiti dal referto dell’arbitro, che sarebbero in contrasto con quelle poste in evidenza dall’assistente arbitrale e afferma la necessità di una diversa e minore graduazione della sanzione, anche con riferimento a fattispecie simili oggetto di differenti valutazioni da parte della giustizia sportiva. L’esame degli atti ufficiali di gara conferma il comportamento minaccioso, il tentativo di aggressione posto in essere dal calciatore Di Muro; è accertato anche il carattere offensivo delle frasi rivolte all’arbitro dallo stesso calciatore e pone in evidenza la particolare gravità di questi fatti plateali dinanzi al pubblico. Per quel che riguarda il calciatore Maurizio Caccavale le chiare risultanze degli atti ufficiali non possono essere poste in dubbio dai mezzi di prova (testimonianze di due appartenenti al corpo della Polizia di Stato e videocassetta) giustamente ritenuti inammissibili dalla Commissione Disciplinare e richiamati nel reclamo presentato dinanzi a questa C.A.F.; la gravità dell’episodio concretatosi nel comportamento del calciatore Caccavale appare nella sua portata emergente dal rapporto arbitrale. Quanto, infine alla posizione del calciatore Ivano Pastore l’appello presentato dinanzi a questa C.A.F. eccepisce la validità probatoria del supplemento di rapporto acquisito, quanto al comportamento dello stesso Pastore, in sede di giudizio dinanzi alla Commissione Disciplinare. Il supplemento istruttorio condotto presso la Commissione Disciplinare conferma, superando qualunque incertezza, le risultanze degli atti ufficiali di gara ed appare correttamente acquisito e posto a base della delibera assunta dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Giulianova Calcio di Giulianova (Teramo) e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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