F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/03/2001 n. 10 10 – APPELLO DEL F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GARE INFLITTE AL CALCIATORE LA SPADA CARMELO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 168/C del 6.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/03/2001 n. 10 10 - APPELLO DEL F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GARE INFLITTE AL CALCIATORE LA SPADA CARMELO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 168/C del 6.3.2001) Nel corso della gara F.C. Igea Virtus Barcellona/Fasano del 18.2.2001, del Campionato di Serie C/2, come emerge dagli atti ufficiali di gara, l’assistente arbitrale richiamava l’attenzione dell’arbitro sul fatto che, al 40° del secondo tempo, il calciatore Carmelo La Spada, del Barcellona, a gioco fermo, sferrava un pugno all’altezza dello sterno contro il calciatore Claudio Doria, del Fasano, il quale, in seguito al colpo subito, cadeva a terra. L’arbitro disponeva, di conseguenza, l’espulsione del calciatore Carmelo La Spada. Il Giudice Sportivo ha disposto la squalifica del calciatore Carmelo La Spada per tre gare effettive, per l’atto di particolare violenza verso un avversario a gioco fermo (Com. Uff. n. 156/C del 21 febbraio 2001). La Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo presentato dal F.C. Barcellona, confermando la sanzione della squalifica deliberata in primo grado (Com. Uff. n. 168/C del 6 marzo 2001). Con reclamo presentato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale il F.C. Igea Virtus Barcellona chiede la riduzione della sanzione, affermando la “non particolare violenza” e la mancanza di intenzione lesiva che caratterizzerebbero il gesto del calciatore Carmelo La Spada; si argomenta, a sostegno di questa affermazione, che la non gravità del fatto risulterebbe dal mancato riferimento, negli atti ufficiali di gara, alla necessità, per il calciatore avversario colpito, di ricorrere a qualsiasi intervento di medici e massaggiatori. Appare evidente, secondo questa C.A.F., la gravità dell’episodio registrato puntualmente dal rapporto dell’assistente arbitrale che ha colpito un avversario a gioco fermo, con un gesto violento certamente intenzionale; nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza della assenza di conseguenze fisiche a danno del calciatore colpito. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal F.C. Igea Virus Barcellona di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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