F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/03/2001 n. 11 11 – APPELLO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GIORNATA EFFETTIVA A SEGUITO GARA BRESCIA/LAZIO DEL 3.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 345 del 9.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/03/2001 n. 11 11 - APPELLO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GIORNATA EFFETTIVA A SEGUITO GARA BRESCIA/LAZIO DEL 3.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 345 del 9.3.2001) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con provvedimento del 6.3.2001, in relazione alla gara Brescia/Lazio disputata il 3.3.2001, infliggeva al Brescia Calcio la squalifica del campo per due giornate effettive di gara e la sanzione dell’ammenda di lire 5.000.000, per comportamenti aggressivi dei tifosi nei confronti del Direttore di gara e degli Assistenti, attinti al termine della gara da numerosi oggetti, da sputi e da pesanti insulti e non assistiti da alcun dirigente della Società. Con la stessa decisione veniva inflitta al dirigente addetto all’arbitro, Stefano Bena, la sanzione dell’inibizione fino al 23.4.2001. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 345 del 9 marzo 2001, dopo aver acquisito un supplemento di rapporto dell’arbitro e la relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, accoglieva parzialmente il gravame del Brescia Calcio e riduceva ad una sola giornata effettiva la squalifica del campo, confermando nel resto la delibera del Giudice Sportivo. Avverso tale decisione propone appello il Brescia Calcio, deducendo la sproporzione rispetto al reale accadimento dei fatti e l’eccessività della sanzione inflitta, chiedendo, in via istruttoria, l’audizione di due rappresentanti delle Forze dell’Ordine presenti allo stadio e, nel merito, l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria e una riduzione dell’inibizione inflitta al dirigente Stefano Bena. Il reclamo è infondato e va rigettato. Preliminarmente va disattesa la richiesta istruttoria, in quanto inammissibile ai sensi dell’art. 25 C.G.S.. Nel merito va rilevato che la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione Disciplinare, sulla base degli atti ufficiali di gara, del supplemento di referto del Direttore di gara, confermato dalla relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, appare puntuale, precisa e immune da censure. Emerge dagli atti che gli Ufficiali di gara, all’uscita dagli spogliatoi e nel tragitto per arrivare al taxi che li doveva portare fuori dallo stadio, sono stati fatti oggetto di tentativi di aggressione, di reiterati lanci di oggetti contundenti da parte di una frangia di tifosi, con conseguente obiettivo pericolo per la loro incolumità e sono stati pesantemente ingiuriati con frasi particolarmente gravi e volgari. Il Direttore di gara è stato, in particolare, raggiunto da una rivista con copertina rigida plastificata, scagliata da un tifoso da meno di un metro di distanza e da una decina di sputi, di cui due in piena faccia. La vettura su cui erano saliti gli Ufficiali di gara veniva poi attorniata da alcuni facinorosi che sferravano violente manate contro la fiancata e i vetri. Tale comportamento dei tifosi, connotato da notevole violenza e pericolosità, integra in tutti i suoi elementi la fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 6 comma 3 C.G.S.. La sanzione in concreto inflitta appare pienamente adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti. La Commissione Disciplinare ha già ridotto la sanzione originaria inflitta, valutando positivamente alcune circostanze emerse dal supplemento di rapporto dell’Arbitro (arco temporale limitato del verificarsi degli episodi di violenza; mancanza di conseguenze lesive del lancio di oggetti; intervento di alcuni dirigenti) e non appare suscettibile di ulteriori ridimensionamenti. Del pari, appare adeguata e non suscettibile di riduzione la sanzione inflitta al dirigente accompagnatore dell’arbitro, Stefano Bena che, in violazione dell’art. 65 nn. 2 e 3 delle N.O.I.F., al termine della gara si è allontanato, non prestando la dovuta assistenza alla terna arbitrale durante gli incidenti avvenuti nell’area riservata posta all’uscita degli spogliatoi. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Brescia Calcio di Brescia e dispone l’incameramento della tassa versata.
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