F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/03/2001 n. 8 8 – APPELLO DELL’A.C. ADRANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONZIO/ADRANO DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 15.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/03/2001 n. 8 8 - APPELLO DELL’A.C. ADRANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONZIO/ADRANO DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 15.2.2001) All’esito della gara Leonzio/Adrano, disputata il 28.1.2001, nell’ambito del Campionato di Eccellenza - Girone B, terminata col punteggio di 0 a 0, l’A.C. Adrano proponeva rituale reclamo, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Bellia Angelo, in posizione irregolare in quanto non aveva ancora scontato la squalifica inflittagli con comunicato n. 30 del 13 dicembre 2000. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 15 febbraio 2001, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello l’A.C. Adrano, chiedendo l’annullamento della delibera della Commissione Disciplinare e la punizione sportiva della perdita della gara per il Leonzio. Il gravame è fondato. La questione deve essere esaminata alla luce del secondo comma dell’art. 12 C.G.S. per il quale “Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale...”. Nella specie il calciatore Bellia Angelo, squalificato per quattro giornate, ha scontato la prima giornata di squalifica non partecipando alla gara del 17.12.2000 (quando era tesserato per la Società Enna), non poteva scontare la sanzione irrogata nel periodo nel quale era “svincolato” (20.12.2000-14.1.2001), una volta tesserato per il Leonzio, ha scontato la seconda giornata di squalifica non partecipando alla gara del 17.1.2001 ed ha scontato la terza giornata di squalifica non partecipando alla gara del 21.1.2001. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla A.C. Adrano, annulla l’impugnata delibera, infliggendo alla Società Leonzio la punizione sportiva della perdita per 0-2 della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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