F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 22/03/2001 n. 1,2 1 – APPELLI DELLA S.S. POTENZA PICENA E DEL SIG. CARESTIA FRANCO AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA DEL TORNEO VELOX ALLIEVI SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998, DI CUI AL COM. UFF. N. 26 DELL’11.1.2001 (AMMENDA DI LIRE 3.000.000 A S.S. POTENZA PICENA E SANGIUSTESE CALCIO; INIBIZIONE PER ANNI 3 AI SIGG.RI CARESTIA FRANCO, DIRIGENTE S.S. POTENZA PICENA, MANCINELLI FLORINDO, DIRIGENTE SANGIUSTESE CALCIO E SAGRINI COSTANTINO, ALLENATORE SANGIUSTESE CALCIO) 2 – APPELLI DELLA S.C. SANGIUSTESE CALCIO E DEI SIGG.RI MANCINELLI FLORINDO E SAGRINI COSTANTINO AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA DEL TORNEO VELOX ALLIEVI SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998, DI CUI AL COM. UFF. N. 26 DELL’11.1.2001 (AMMENDA DI LIRE 3.000.000 A S.S. POTENZA PICENA E SANGIUSTESE CALCIO; INIBIZIONE PER ANNI 3 AI SIGG.RI CARESTIA FRANCO, DIRIGENTE S.S. POTENZA PICENA, MANCINELLI FLORINDO, DIRIGENTE SANGIUSTESE CALCIO E SAGRINI COSTANTINO, ALLENATORE SANGIUSTESE CALCIO)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 22/03/2001 n. 1,2 1 - APPELLI DELLA S.S. POTENZA PICENA E DEL SIG. CARESTIA FRANCO AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA DEL TORNEO VELOX ALLIEVI SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998, DI CUI AL COM. UFF. N. 26 DELL’11.1.2001 (AMMENDA DI LIRE 3.000.000 A S.S. POTENZA PICENA E SANGIUSTESE CALCIO; INIBIZIONE PER ANNI 3 AI SIGG.RI CARESTIA FRANCO, DIRIGENTE S.S. POTENZA PICENA, MANCINELLI FLORINDO, DIRIGENTE SANGIUSTESE CALCIO E SAGRINI COSTANTINO, ALLENATORE SANGIUSTESE CALCIO) 2 - APPELLI DELLA S.C. SANGIUSTESE CALCIO E DEI SIGG.RI MANCINELLI FLORINDO E SAGRINI COSTANTINO AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA DEL TORNEO VELOX ALLIEVI SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998, DI CUI AL COM. UFF. N. 26 DELL’11.1.2001 (AMMENDA DI LIRE 3.000.000 A S.S. POTENZA PICENA E SANGIUSTESE CALCIO; INIBIZIONE PER ANNI 3 AI SIGG.RI CARESTIA FRANCO, DIRIGENTE S.S. POTENZA PICENA, MANCINELLI FLORINDO, DIRIGENTE SANGIUSTESE CALCIO E SAGRINI COSTANTINO, ALLENATORE SANGIUSTESE CALCIO) Il Procuratore Federale in data 5.2.1999 deferiva avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, Mancinelli Florindo, dirigente della Sangiustese Calcio, Costantino Sagrini, allenatore della stessa società, Carestia Franco, dirigente della S.S. Potenza Picena, nonché la Sangiustese Calcio e la S.S. Potenza Picena, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per un’ipotesi di illecito sportivo, previsto dall’art. 2 comma 1 C.G.S., in relazione alla gara Sangiustese/Potenza Picena del 27.4.1998, disputata nell’ambito di un torneo regionale per Allievi organizzato dal Comitato Regionale Marche del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 42 del 22 aprile 1999, ritenuta la propria competenza funzionale, trattandosi di procedimento per illecito sportivo, infliggeva ai dirigenti delle due società la sanzione della inibizione per anni tre e alle società la sanzione dell’ammenda di lire 3.000.000 ciascuna. Avverso la decisione proponevano appello, con distinti atti, la Società Sangiustese Calcio e la S.S. Potenza Picena, nonché Carestia Franco, Mancinelli Florindo e Sagrini Costantino. La C.A.F., con decisione pubblicata sul C.U. n. 20/C - Riunione del 27.1.2000, riuniti gli appelli, dichiarava la nullità del procedimento avanti alla Commissione Disciplinare per violazione dell’art. 30 n. 2 C.G.S.. A seguito di nuovo deferimento in data 22.2.2000 del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare, dopo avere sospeso il procedimento in attesa delle motivazioni della C.A.F. nella riunione dell’8.5.2000, con decisione pubblicata sul C.U. n. 26 dell’11 gennaio 2001, infliggeva a Mancinelli Florindo, Sagrini Costantino e Carestia Franco la sanzione dell’inibizione per tre anni ciascuno e alle Società Sangiustese Calcio e S.S. Potenza Picena la sanzione dell’ammenda di L. 3.000.000 ciascuna. Avverso quest’ultima decisione proponevano appello, con distinti atti, la Società Sangiustese Calcio e la Società Potenza Picena, nonché Carestia Franco, Mancinelli Florindo e Sagrini Costantino. Gli appellanti, in via pregiudiziale, eccepivano la nullità del procedimento avanti alla Commissione Disciplinare per violazione dell’art. 30 n. 2 C.G.S., per mancata instaurazione del contraddittorio e per lesione del diritto di difesa degli incolpati e nel merito chiedevano il proscioglimento per insussistenza degli addebiti. La Società Potenza Picena e la Società Sangiustese, in via preliminare, eccepivano altresì la prescrizione dell’infrazione commessa, ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, C.G.S.. I ricorsi devono essere riuniti per connessione oggettiva, concernendo gli stessi fatti di illecito sportivo. Le eccezioni pregiudiziali di nullità del procedimento di primo grado sono fondate e vanno accolte. La Commissione Disciplinare ha instaurato il procedimento nella riunione dell’8.5.2000 e in quella sede, ritenuto pregiudiziale prendere visione delle motivazioni della decisione della C.A.F. assunta nella riunione del 27.1.2000 e non ancora pubblicata, decideva di “sospendere” il procedimento. Successivamente la Commissione Disciplinare, nella riunione dell’8.1.2001, senza disporre la convocazione delle parti e senza qualsiasi comunicazione alle parti stesse, “sciogliendo una riserva” mai formulata e comunque in assenza di un contraddittorio, emetteva la decisione impugnata. Il procedimento è affetto da nullità assoluta per lesione del diritto di difesa degli incolpati, che dopo la sospensione, dovevano essere messi in grado di esporre le loro difese dopo aver conosciuto la decisione della C.A.F. sul precedente ricorso. Il procedimento è affetto da nullità anche per altro e diverso profilo. Agli incolpati, infatti, non è stato notificato l’atto di contestazione degli addebiti, in violazione dell’art. 30 comma 2 C.G.S.. L’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che il Presidente della Commissione Disciplinare, una volta ricevuti gli atti, deve provvedere alla notificazione alle parti, a mezzo raccomandata, “dell’atto di contestazione degli addebiti” e all’avviso di convocazione per il giudizio. Si tratta di due atti distinti. Il primo è costituito dall’avviso di convocazione, atto proprio del Presidente della Commissione Disciplinare. Il secondo è quello predisposto dal Procuratore Federale, contenente tutti gli elementi posti a fondamento dell’accusa e le prove richieste, che deve essere notificato per intero e non può essere riassunto per estratto nell’avviso di convocazione. Nel caso in specie, la Commissione Disciplinare ha notificato agli incolpati unicamente l’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, riportando sommariamente gli addebiti che risultavano dall’atto di deferimento del Procuratore Federale. In violazione del disposto della norma citata è stata quindi omessa la notifica dell’intero atto di contestazione, contenente gli elementi di fatto che la Procura Federale poneva a fondamento dell’accusa e l’esito degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini. L’omissione della notifica dell’intero atto di deferimento viola il diritto di difesa degli incolpati che non sono stati messi in condizione di conoscere compiutamente gli accertamenti svolti e i fatti posti a fondamento dell’incolpazione, con la conseguente nullità del procedimento di primo grado. Essendo state violate le norme sul contraddittorio, la decisione impugnata deve essere annullata ai sensi dell’art. 27 comma 5 C.G.S. e gli atti devono essere rimessi alla Commissione Disciplinare per un nuovo esame del merito. L’accoglimento delle eccezioni pregiudiziali preclude l’esame degli altri motivi di merito dei reclami. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dalla S.S. Potenza Picena di Potenza Picena (Macerata), dal Sig. Carestia Franco, dalla S.S. Sangiustese Calcio di Monte S. Giusto (Macerata), nonché dai Sigg.ri Mancinelli Florindo e Sagrini Costantino, annulla, ai sensi dell’art. 27 n. 5 C.G.S., l’impugnata delibera, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche per la rinnovazione del procedimento. Ordina la restituzione delle relative tasse.
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