F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 29/03/2001 n. 6 6 – APPELLO DEL SIG. FOTI PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 3.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA INTERNAZIONALE/REGGINA DEL 10.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso La Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 332 del 2.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 29/03/2001 n. 6 6 - APPELLO DEL SIG. FOTI PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 3.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA INTERNAZIONALE/REGGINA DEL 10.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso La Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 332 del 2.3.2001) Ha prodotto ricorso Foti Pasquale che, nella sua qualità di Presidente della Reggina Calcio, contesta la sussistenza dei presupposti di fatto utili a configurare la fattispecie ritenuta dal Giudice Sportivo prima e dalla Commissione Disciplinare dopo. Deduce il Foti che la frase che ha formato oggetto d’incriminazione non avrebbe contenuti e finalità denigratorie in quanto profferita in un contesto più ampio e, quindi, nell’economia generale di un colloquio, per nulla vivace, che avrebbe caratterizzato l’incontro avuto con il Direttore di gara tra il primo ed il secondo tempo. Su questo profilo ha richiamato l’attenzione di questa Commissione il difensore del Foti, sostenendo che il referto del Direttore di gara - il documento su cui il Giudice Sportivo ha espresso il proprio giudizio - avrebbe omesso di porre in evidenza che il discorso fra i due si sarebbe protratto per circa venticinque minuti in un clima non compatibile con l’atteggiamento offensivo che, invece, solo una frase isolata può giustificare. Ritiene questa Commissione che, a parte l’inattendibilità del dato storico relativo alla durata della conversazione (25 minuti rispetto ai quindici che sono previsti fra un tempo e l’altro) il rapporto del Direttore di gara è quanto mai preciso e, quindi, ineludibile. La frase pronunziata dal Foti, evidentemente amareggiato per la decisione che aveva penalizzato la sua squadra, è stata una sola e con un significato ed una finalità denigratori, la cui rilevanza ai fini sanzionatori è di tutta evidenza. Frase che, nonostante ciò il Giudice Sportivo e la Commissione hanno ritenuto non altamente lesiva tanto è vero che la sanzione inflitta (L. 3.000.000 di ammenda e la diffida) non è da ritenersi elevata. La recidiva presa in considerazione sussiste, essendo evidente ed ovvio che la stessa si sostanzia nell’individuazione di comportamenti analoghi anche se non caratterizzati da identità assoluta. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Sig. Foti Pasquale ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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