F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 05/04/2001 n. 1 1 – APPELLO DEL CALCIATORE VACCARO LUCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 10.6.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 75 del 20.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 05/04/2001 n. 1 1 - APPELLO DEL CALCIATORE VACCARO LUCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 10.6.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 75 del 20.2.2001) Il Sig. Vaccaro Lucio, quale calciatore-allenatore dell’A.S. Malvito Club, ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 75 del 20 febbraio 2001, con la quale veniva ridotta la squalifica già inflitta dal Giudice Sportivo (fino al 10 gennaio 2005) di un anno e mezzo (fino al 10 giugno 2003). Sostiene il ricorrente la propria estraneità ai fatti dei quali, invece, sarebbe stato responsabile altro calciatore della sua stessa squadra, non esattamente identificato in quanto trovavasi alle spalle del Direttore di gara. Chiede comunque, in subordine, una ulteriore riduzione della sanzione inflittagli. Ritiene questa Commissione che non possa revocarsi in dubbio la dichiarazione resa dall’arbitro, Sig. Longo Giovanni, che in sede di interrogatorio davanti alla Commissione Disciplinare, ha ribadito di essere certo che a colpirlo fu proprio il ricorrente Vaccaro. Va però tenuto anche conto che l’arbitro stesso ha mitigato al massimo l’entità dell’atto di violenza subito precisando che non ebbe a subire alcuna materiale conseguenza. Può, pertanto, ritenersi che la squalifica possa essere contenuta nel termine di un anno e cioè fino al 26.1.2002. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal calciatore Vaccaro Lucio, riduce al 26.1.2002 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore medesimo. Ordina la restituzione della tassa versata.
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