F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 05/04/2001 n. 2 2 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL F.C. LESSOLORANZESE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL PROPRIO APPELLO CONTRO LE DECISIONI IN MERITO ALLA GARA LESSOLORANZESE/PONT DONNAZ DEL 3.12.2000 DI CUI ALLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA RIPORTATA SUL COM. UFF. N. 26 DEL 18.1.2001 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 20/C – Riunione del del 22.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 05/04/2001 n. 2 2 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL F.C. LESSOLORANZESE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL PROPRIO APPELLO CONTRO LE DECISIONI IN MERITO ALLA GARA LESSOLORANZESE/PONT DONNAZ DEL 3.12.2000 DI CUI ALLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA RIPORTATA SUL COM. UFF. N. 26 DEL 18.1.2001 (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 20/C - Riunione del del 22.2.2001) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, con decisione pubblicata sul C.U. n. 26 del 18 gennaio 2001, rigettava il reclamo proposto dalla dalla Società Lessoloranzese che lamentava l’irregolarità della gara Lessoloranzese/ Pont Donnaz del 3.12.2000, in quanto alla stessa avrebbe preso parte nelle file della società Pont Donnaz, il calciatore Luciani Andrea che risultava tesserato con vincolo a tempo indeterminato per altra società. La Commissione Disciplinare, nel rigettare il reclamo aveva rilevato che il calciatore Luciani era stato ceduto in forma temporanea alla Società Pont Donnaz, come risultava dalla lista di trasferimento acquisita e pertanto aveva partecipato alla gara di cui sopra in posizione regolare. Avverso tale decisione proponeva appello il F.C. Lessoloranzese, deducendo che il calciatore Luciani era stato trasferito in prestito dalla sua società di appartenenza, la Società Valle d’Aosta, alla U.S. Ponte Donnaz, alla U.S. Issogne e ancora alla U.S. Ponte Donnaz, rispettivamente nelle stagioni sportive 1998/99, 1999/00, 2000/01, in violazione dell’art. 101 comma 1 delle N.O.I.F.. La C.A.F., con delibera pubblicata sul C.U. n. 20/C, dichiarava inammissibile l’appello perché proposto oltre i termini di cui all’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Il F.C. Lessoloranzese propone ora ricorso per revocazione avverso quest’ultima decisione deducendo che la C.A.F. era incorsa in un errore di fatto in quanto l’appello era stato proposto nei termini (il 16.12.2000), così come risultava dai bolli postali e nel merito chiedendo l’accoglimento del primo ricorso. Il ricorso per revocazione è fondato e va accolto. Come risulta dal bollo postale, il reclamo alla Commissione d’Appello Federale è stato inviato tempestivamente, nei termini previsti dall’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., il 16.12.2000 e non come erroneamente ritenuto nella decisione impugnata il 19.12.2000. Nel merito il reclamo del F.C. Lessoloranzese è fondato. Il calciatore Luciani Andrea, tesserato per la Valle d’Aosta Calcio S.r.l., come risulta dalle liste di trasferimento acquisite agli atti, è stato trasferito, a titolo temporaneo dalla sua società di appartenenza alla U.S. Donnaz e all’U.S. Issogne per tre stagioni consecutive, in violazione del disposto di cui all’art. 101 comma 1 delle N.O.I.F.. Conseguentemente il suddetto calciatore ha preso parte in posizione irregolare alla gara Lessoloranzese/Ponte Donnaz del 3.12.2000. Ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. a), C.G.S., va pertanto inflitta alla U.S. Donnaz la punizione sportiva della perdita della gara per 2-0, avendo fatto partecipare alla stessa il calciatore Luciani che non aveva titolo per prendervi parte. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso per revocazione come sopra proposto dal F.C. Lessoloranzese di Lessolo (Torino), annulla l’impugnata delibera, infliggendo all’U.S. Pont Donnaz la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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