F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 05/04/2001 n. 3 3 – APPELLO DELL’A.C. S. ZENO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA SCALIGERA/S. ZENO DEL 20.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 34 del 21.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 05/04/2001 n. 3 3 - APPELLO DELL’A.C. S. ZENO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA SCALIGERA/S. ZENO DEL 20.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 34 del 21.2.2001) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, con decisione pubblicata sul C.U. n. 34 del 21 febbraio 2001, accoglieva l’opposizione proposta dall’A.S. Scaligera avverso la delibera del Giudice Sportivo che aveva inflitto nei suoi confronti la punizione sportiva della perdita della gara Scaligera/San Zeno del 20.1.2001, valida per il Campionato Juniores Regionale, per non aver usufruito, per la disputa dell’incontro, del proprio campo di giuoco, ritenuto agibile, ordinando la ripetizione dell’incontro. Avverso tale decisione propone appello la A.C. San Zeno, deducendo a motivi: - che l’opposizione proposta alla delibera del Giudice Sportivo doveva ritenersi inammissibile, in quanto indirizzata al Giudice Sportivo e non alla Commissione Disciplinare competente; - che l’opposizione doveva ritenersi altresì inammissibile perché sottoscritta da soggetto sconosciuto e senza alcuna qualifica. L’appello è fondato e va accolto. I reclami indirizzati per errore a giudice diverso da quello competente, se tempestivi e regolari per ogni altro verso, non sono inammissibili, ma determinano soltanto l’esigenza di una trasmissione di ufficio al giudice effettivamente competente, così come è avvenuto nella fattispecie. Tuttavia, nel caso in esame, il ricorso in opposizione alla delibera del Giudice Sportivo, presentato dalla Società Scaligera deve ritenersi irregolare sotto altro profilo. A norma dell’art. 23 n. 5 C.G.S., i reclami debbono essere proposti direttamente dalle parti interessate. Trattandosi di reclamo concernente lo svolgimento della gara, il reclamo doveva essere sottoscritto dal Presidente, che ha il potere di rappresentanza della società, dal Vice-Presidente, in caso di impedimento del primo o da un dirigente espressamente indicato nello Statuto sociale e nei fogli di censimento della società stessa. Nella fattispecie, nel reclamo contro la decisione del primo giudice, sulla dicitura “in fede Scaligera Calcio” risulta una firma illeggibile dalla quale non è possibile risalire al soggetto che l’ha apposta e alla sua qualifica societaria. Il reclamo deve pertanto ritenersi inammissibile per carenza dei requisiti di cui al citato art. 23. Avendo rilevato un motivo di inammissibilità del reclamo di prima istanza deve essere annullata senza rinvio la decisione impugnata ai sensi dell’art. 27 n. 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come in epigrafe proposto dall’A.C. S. Zeno di Verona, annullando senza rinvio, ai sensi dell’art. 27 n. 5 C.G.S., l’impugnata delibera della Commissione Disciplinare e ripristinando quella del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto che infliggeva all’A.C. Scaligera Calcio la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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