F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 05/04/2001 n. 9 9 – APPELLO DELL’A.S. TRINACRIA T. CUOR LEONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA TRINACRIA T. CUOR LEONE/LAZIO CALCIO A CINQUE DEL 13.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 178 del 9.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 05/04/2001 n. 9 9 - APPELLO DELL’A.S. TRINACRIA T. CUOR LEONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA TRINACRIA T. CUOR LEONE/LAZIO CALCIO A CINQUE DEL 13.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 178 del 9.3.2001) Il 13.1.2001, nell’ambito del Campionato Nazionale di Calcio a Cinque, Serie A, l’Arbitro disponeva che la gara Trinacria T. Cuor Leone/Lazio Calcio a Cinque non avesse luogo per impraticabilità del terreno di giuoco. Il competente Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 121 del 24 gennaio 2001, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 alla A.S. Trinacria T. Cuor Leone, in quanto responsabile oggettivamente della mancata effettuazione dell’incontro. La decisione veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dalla A.S. Trinacria T. Cuor Leone (Com. Uff. n. 178 del 9 marzo 2001). Avverso la predetta decisione propone appello la A.S. Trinacria T. Cuor Leone chiedendo l’annullamento della predetta decisione e la ripetizione della gara. Il gravame è infondato. Nel caso di specie la gara non si è potuta disputare perché il terreno di giuoco risultava parzialmente allagato per una falla apertasi in una grondaia del soffitto dell’impianto sportivo durante un violento temporale, dovuta, a parere dei giudici di prime cure, alla manutenzione deficitaria dello stesso impianto. La Società reclamante invoca la sussistenza di cause di forza maggiore, assumendo l’erroneità e la non veridicità del rilievo della preesistenza del danno rispetto all’evento temporalesco e producendo: copia di una dichiarazione della Società A.S. Calcio a Cinque Pescara, per la quale, nonostante che nella zona piovesse con intensità variabile, non si era verificata nessuna infiltrazione d’acqua nell’impianto in occasione della gara del 2.12.2000; copia di una dichiarazione di un dirigente dell’Assessorato Sport e Turismo della Città di Marsala, il quale afferma non esserci stati precedenti casi di sospensione o interruzione delle gare svolte nell’impianto in parola per motivi di pioggia, in quanto non si sarebbero mai verificate infiltrazioni di acqua piovana. La giurisprudenza di questa Commissione ha evidenziato come il caso di forza maggiore postuli l’assenza di ogni responsabilità, non solo a titolo di dolo, ma anche a titolo di colpa, e richiede dall’agente la prova rigorosissima di aver commesso il fatto (o l’omissione) senza colpa, ed eventualmente di essersi determinato a compierlo per errore incolpevole. Nel caso di specie, la prova che era onere della ricorrente produrre riguardava la adeguata manutenzione dell’impianto, ovvero la dimostrazione che le infiltrazioni che non hanno consentito lo svolgimento della gara non derivassero da questa. La ricorrente non ha, al riguardo, prodotto adeguati elementi di prova che possa far ritenere incongrua la sanzione irrogata nei suoi confronti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S. Trinacria T. Cuor Leone di Palermo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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