F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 05/04/2001 n. 8 8 – APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 15.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA MESSINA PELORO/CALCIO CATANIA DEL 12.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 169/C del 7.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 05/04/2001 n. 8 8 - APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 15.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA MESSINA PELORO/CALCIO CATANIA DEL 12.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 169/C del 7.3.2001) La Commissione Disciplinare, con la delibera di cui in epigrafe, ha respinto il reclamo presentato dal F.C. Messina Peloro avverso l’ammenda con diffida inflitta dal Giudice Sportivo a seguito dei fatti verificatisi nel corso della gara F.C. Messina/Calcio Catania del 12.2.2001 (Com. Uff. n. 149/C del 14 febbraio 2001). Con reclamo presentato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale il F.C. Messina Peloro chiede l’annullamento della diffida e la congrua riduzione della multa comminata, riconducendo la responsabilità dei fatti riportati negli atti ufficiali di gara a scelte compiute dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, senza alcun contributo della società ricorrente e invocando il peso determinante da attribuire al comportamento dei tifosi ospiti. Si pone in risalto, inoltre, che l’apertura di un cancello dello stadio (che ha consentito l’ingresso di alcuni tifosi del Messina sin dentro al terreno di gioco, sarebbe connesso a lavori di riparazione in corso; viene, infine posto in evidenza il comportamento “solerte” del Presidente della società F.C. Messina volto a consentire la continuazione regolare della competizione sportiva. I fatti descritti dagli atti ufficiali di gara, e confermati dal supplemento di rapporto trasmesso dall’arbitro, si sono concretizzati in comportamenti minacciosi e violenti particolarmente gravi; non appaiono giustificate le ricostruzioni degli eventi che addossano all’Autorità preposta alla pubblica sicurezza una parte di responsabilità. In considerazione del comportamento corretto del Presidente del F.C. Messina Peloro, e considerando la natura della sanzione della diffida, il cui valore deterrente consente di valutare la situazione in rapporto all’insieme dei comportamenti, anche precedenti la gara in questione, del pubblico e della società, la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello, ritiene di poter pervenire all’annullamento della diffida, confermando, in relazione alla gravità degli episodi accertati, la sanzione dell’ammenda come inflitta dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come in epigrafe proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina, annulla la sanzione della diffida già inflitta dai primi giudici alla società medesima e conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa versata.
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