F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 11/04/2001 n. 9 9 – APPELLO PER IL CALCIATORE CIARAMELLA GIUSEPPE CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 12 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI PROCURATORE SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 186/C del 21.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 11/04/2001 n. 9 9 - APPELLO PER IL CALCIATORE CIARAMELLA GIUSEPPE CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 12 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI PROCURATORE SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 186/C del 21.3.2001) L’atto di appello del calciatore Ciaramella Giuseppe Cristian per il titolo in epigrafe presentato dagli Avv.ti Antonio Berardino e Vittorio Russo Frattini, sulla base di una delega alla difesa dinanzi a questa C.A.F., è inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione, infatti, va dichiarato inammissibile il reclamo non sottoscritto direttamente dall’interessato; è fatta salva, ovviamente, l’ipotesi di atto presentato in forza di una procura speciale conferita con atto notarile; ma è da considerarsi non valida la semplice procura “ad lites” che non può univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l’appello come sopra proposto a nome del calciatore Ciaramella Giuseppe Cristian e dispone l’incameramento della tassa versata.
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