F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 11/04/2001 n. 1 1 – APPELLO DELLA POL. VILLAMARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PERDASDEFOGU/VILLAMARESE DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 31 del 22.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 11/04/2001 n. 1 1 - APPELLO DELLA POL. VILLAMARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PERDASDEFOGU/VILLAMARESE DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 31 del 22.2.2001) Con decisione pubblicata sul C.U. n. 31 del 22 febbraio 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna respingeva il reclamo proposto dalla Pol. Villamarese avverso il risultato della gara Perdasdefogu/Villamarese, valida per il Campionato di 2ª Categoria. Lamentava la Polisportiva Villamarese che all’incontro, terminato con la vittoria della Perdasdefogu, aveva partecipato in posizione irregolare il calciatore Sini Giuseppe, tesserato per la S.S. Berchidda. La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo, rilevando che il calciatore in questione, pur tesserato per la Società Berchidda, aveva ottenuto il trasferimento in prestito alla S.S. Perdasdefogu. Avverso tale decisione propone appello la Polisportiva Villamarese, deducendo che il calciatore Sini era stato trasferito in prestito alla Società Perdasdefogu, con tesseramento militare, nella stagione sportiva 1999/2000, prestando servizio obbligatorio di leva ed era stato nuovamente tesserato nella stagione in corso come militare, avendo chiesto e ottenuto la rafferma volontaria, in violazione dell’art. 41 delle N.O.I.F.. L’appello è fondato e va accolto. Ai sensi dell’art. 41 delle N.O.I.F., il calciatore ha diritto di ottenere il tesseramento militare per altra società quando è chiamato a prestare il servizio obbligatorio di leva fuori della provincia ove ha sede la società per la quale è tesserato. Nel caso in specie, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti, il calciatore ha svolto il servizio di leva obbligatorio dall’11 settembre 1999 al 17 giugno 2000. Dopo tale data è rimasto in servizio per rafferma volontaria e non aveva più diritto al tesseramento militare, in virtù della norma sopra richiamata. Il calciatore Sini ha pertanto partecipato alla gara Perdasdefogu/Villamarese del 28.1.2001 in posizione irregolare. Ne consegue, ai sensi dell’art. 5, comma 7, C.G.S., la punizione sportiva della gara per la Società Perdasdefogu che ha fatto partecipare alla gara in questione un calciatore senza titolo per prendervi parte. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla Pol. Villamarese di Villamar (Cagliari), annulla l’impugnata delibera, infliggendo alla S.S. Perdasdefogu la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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