F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 11/04/2001 n. 2 2 – APPELLO DELL’U.S. BOTRUGNO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA BOTRUGNO/SPORTING MELISSANO DEL 21.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 29 del 22.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 11/04/2001 n. 2 2 - APPELLO DELL’U.S. BOTRUGNO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA BOTRUGNO/SPORTING MELISSANO DEL 21.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 29 del 22.2.2001) L’U.S. Botrugno ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia di cui al C.U. n. 29 del 22 febbraio 2001 riguardante provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei calciatori De Mitri Fabrizio, Mariano Luigi e De Siena Rochy nonché a carico della stessa reclamante, relativamente alla gara Botrugno/Sporting Melissano del 21.1.2001. Rileva questa Commissione che il ricorso è chiaramente inammissibile per quel che riguarda sia l’ammenda di L. 200.000 inflitta all’U.S. Botrugno, sia la squalifica fino al 21.4.2001 comminata al calciatore De Siena in quanto trattasi di ipotesi per le quali non èammesso reclamo alla C.A.F. ai sensi dell’art. 35 n. 4 C.G.S.. Per quanto attiene, invece, alla squalifica fino al 21.1.2005 inflitta ai calciatori De Mitri e Mariano, ritiene la Commissione che la gravità dei fatti come risulta dal dettagliato rapporto dell’arbitro della gara, sia tale da far considerare sicuramente congrua la sanzione stessa. D’altra parte, le giustificazioni adotte nel reclamo secondo cui i suddetti calciatori sarebbero del tutto estranei ai fatti, non trovano conferma in alcun dato obiettivo. L’impugnata decisione va pertanto confermata. Per questi motivi la C.A.F., sull’appello come sopra proposto dall’U.S. Botrugno di Botrugno (Lecce), così decide: - lo dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., per la parte inerente le sanzioni dell’ammenda inflitta alla società e della squalifica fino al 30.4.2001 irrogata al calciatore De Siena Rochy; - lo respinge per la parte inerente le sanzioni della squalifica fino al 21.1.2005 inflitta ai calciatori De Mitri Fabrizio e Mariano Luigi; - ordina l’incameramento della tassa versata.
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