F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 11/04/2001 n. 8 8 – APPELLO DELLA POL. SAN LUCIDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN LUCIDO/CAMPORA DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 80 del 6.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 11/04/2001 n. 8 8 - APPELLO DELLA POL. SAN LUCIDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN LUCIDO/CAMPORA DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 80 del 6.3.2001) La Polisportiva San Lucido di San Lucido (Cosenza) ha proposto appello a questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, di cui al Com. Uff. n. 80 del 5 marzo 2001, che, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Campora I.P.G., infliggeva alla suddetta società la punizione sportiva di perdita della gara San Lucido/Campora I.P.G., valevole per il Campionato di Promozione, con il punteggio di 0-2 per partecipazione del calciatore Carnevale Maurizio in posizione irregolare perché squalificato. L’impugnazione in esame è inammissibile per non essere stati osservati i termini perentori indicati nell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., il quale dispone che i reclami avverso le decisioni degli organi disciplinari devono essere inviati alla C.A.F. entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale, con il quale viene resa nota la decisione che si intende impugnare. Nel caso in esame la decisione impugnata è stata inserita nel Com. Uff. n. 80 del 6 marzo 2001, mentre il reclamo è stato inoltrato dalla società con raccomandata in data 14 marzo 2001 e, pertanto, oltre il termine prescritto. La tassa va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l’appello come innanzi proposto dalla Pol. San Lucido di San Lucido (Cosenza) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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