F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 19/04/2001 n. 5 5 – APPELLO PER L’U.S.C. CAMPALTO VENEZIA E PER IL CALCIATORE TIRAORO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2003 A QUEST’ULTIMO INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 36 del 7.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 19/04/2001 n. 5 5 - APPELLO PER L’U.S.C. CAMPALTO VENEZIA E PER IL CALCIATORE TIRAORO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2003 A QUEST’ULTIMO INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 36 del 7.3.2001) Con atto 14 marzo 2001 l’Avv. Roberto Zanata propone appello per conto dell’U.S.C. Campalto e del calciatore Tiraoro Matteo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto di cui al C.U. n. 36 del 7 marzo 2001 che infliggeva, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto, al calciatore Tiraoro Matteo la sanzione della squalifica fino al 30.11.2003. L’appello è inammissibile. Invero, l’art. 23 n. 1 C.G.S. impone che tutti i reclami vengano proposti, ai competenti organi, direttamente dalle parti interessate, che possono si farsi assistere o essere rappresentate da procuratori e difensori, ma non nella presentazione dei reclami, che, secondo quanto è ormai “ius receptum” nell’interpretazione della norma, deve essere sempre personalmente effettuata dalla parte interessata, così come individuata dal citato comma 1 dell’art. 23 C.G.S.. Sicché, alla luce della giurisprudenza consolidata, si appalesa inammissibile il reclamo sottoscritto da un legale cui le parti interessate abbiano concesso delega a parte, come è avvenuto nella specie. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l’appello come sopra proposto per l’U.S.C. Campalto Venezia di Campalto (Venezia) e per il calciatore Tiraoro Matteo e dispone l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it