F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 19/04/2001 n. 1 1 – APPELLO DELLA S.S. VIRTUS AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES VIRTUS/ROSIA DEL 27.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 34 dell’8.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 19/04/2001 n. 1 1 - APPELLO DELLA S.S. VIRTUS AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES VIRTUS/ROSIA DEL 27.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 34 dell’8.3.2001) La S.S. Virtus di Asciano (Siena) ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 dell’8 marzo 2001, a seguito della quale restava confermato l’obbligo posto a carico della società, da parte del Giudice Sportivo (C.U. n. 29 dell’1 febbraio 2001), di risarcimento dei danni subiti dal Direttore della gara Virtus/Rosia del 24.1.2001. L’appello è inammissibile ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S. che non prevede fra i casi per i quali è ammesso reclamo quello di cui al ricorso. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla S.S. Virtus di Asciano (Siena) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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