F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 19/04/2001 n. 4 4 – APPELLO DELL’A.S. CATANZARO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA WISSER CLUB/CATANZARO CALCIO A 5 DEL 6.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso le Divisioni Calcio a Cinque e Femminile – Com. Uff. n. 178 del 9.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 19/04/2001 n. 4 4 - APPELLO DELL’A.S. CATANZARO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA WISSER CLUB/CATANZARO CALCIO A 5 DEL 6.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso le Divisioni Calcio a Cinque e Femminile - Com. Uff. n. 178 del 9.3.2001) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul C.U. n. 138 del 7 febbraio 2001, in relazione alla gara Wisser Club/Catanzaro del 6.1.2001, decidendo sul reclamo proposto dall’A.S. Catanzaro, che lamentava l’irregolare partecipazione alla gara stessa del Sig. Aliotta Nicola, che risultava essere anche il Presidente della Società, deferiva quest’ultimo per violazione dell’art. 21 comma 4 delle N.O.I.F. e respingeva la richiesta di applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Wisser Club, non ricorrendone nella fattispecie i presupposti. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 178 del 9 marzo 2001, rigettava il reclamo proposto dall’A.S. Catanzaro avverso la decisione del Giudice Sportivo ritenendo che le norme nel settore dilettantistico non vietano il tesseramento di un dirigente come calciatore presso la stessa squadra. Avverso quest’ultima decisione propone appello la A.S. Catanzaro Calcio a 5, ribadendo che ai sensi dell’art. 21 comma 4 delle N.O.I.F. il Presidente della Società Wisser Club non poteva essere tesserato quale calciatore e chiedendo l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7 comma 1 C.G.S.. L’appello è infondato. Ai sensi dell’art. 21 n. 4 delle N.O.I.F., i dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici né assumere la qualifica di collaboratore o di dirigente in altra società associata alla stessa Lega. Dall’interpretazione letterale della norma, che va letta alla luce della sua finalità, si deve ritenere che ai dirigenti di una società è inibito il tesseramento come calciatori e l’assunzione di una pari qualifica di dirigente soltanto in “altra squadra associata alla stessa Lega”. La ratio della disposizione è infatti quella di evitare una situazione di incompatibilità e quindi di pericolo per la contemporaneità del ruolo svolto o rivestito dalla stessa persona in società diverse. Nessuna incompatibilità e nessuna situazione di potenziale pericolo sono pertanto ravvisabili nel tesseramento come calciatore del dirigente della stessa società che riveste, come nel caso in specie, la qualifica di presidente. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Catanzaro Calcio a 5 di Catanzaro e dispone l’incameramento della tassa versata.
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