F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 19/04/2001 n. 6 6 – APPELLO DELL’A.C. POLIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2003, INFLITTA AL CALCIATORE DAVIDE FABIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 82 del 13.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 19/04/2001 n. 6 6 - APPELLO DELL’A.C. POLIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2003, INFLITTA AL CALCIATORE DAVIDE FABIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 82 del 13.3.2001) L’A.C. Polia Calcio ha presentato rituale reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, di cui al C.U. n. 82 del 13 marzo 2001, con la quale veniva parzialmente accolto il ricorso avverso la squalifica inflitta al calciatore Fabio Davide. Sostiene la reclamante che l’impugnata decisione non ha giustificato l’individuazione del Fabio quale autore dell’aggressione all’arbitro e non ha tenuto conto della confessione del calciatore Puja Carmelo che si sarebbe addossato la responsabilità dell’evento. Ritiene questa Commissione che l’identificazione del Fabio è stata chiaramente effettuata dal Direttore di gara che, nell’audizione del 28.1.2001 avanti la Commissione Disciplinare, ha ribadito di essere certo che a colpirlo con un pugno alla schiena, sia stato il calciatore Fabio Davide. La sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare, che ha ridotto al 31.3.2003 quella comminata in primo grado, appare congrua alla gravità del fatto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Polia Calcio di Polia (Vibo Valentia) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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