F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/04/2001 n. 5 5 – APPELLO DELL’A.S. ANNONESE F.C. AVVERSO LA DECLARATORIA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F., DEL CALCIATORE SEGATTO RAFAELLO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 16/D – Riunione del 14.12.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/04/2001 n. 5 5 - APPELLO DELL’A.S. ANNONESE F.C. AVVERSO LA DECLARATORIA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F., DEL CALCIATORE SEGATTO RAFAELLO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 14.12.2001) L’Associazione Sportiva Annonese F.C. ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Tesseramenti in data 14 settembre 2000 (C.U. n. 16/D) con la quale è stato dichiarato lo svincolo del calciatore Segatto Raffaele dalla A.S. Arronese. Sostiene la reclamante l’errata applicazione dell’art. 109 delle N.O.I.F. relativamente alla produzione della certificazione medica, nonché sull’invio delle raccomandate di invito per la suddetta produzione. Osserva questa Commissione che l’impugnata decisione non merita alcuna censura; infatti le richieste di produzione della certificazione medica trasmesse dalla società al calciatore risultano prive di specifica indicazione della data entro la quale l’atleta era tenuto a presentare il documento richiesto. Tale carenza, ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F., inficia la validità delle richieste che devono pertanto ritenersi come mai avvenute. Risulta, infatti, elusa la necessità di dare una precisa scadenza alle varie attività (presentazione del certificato, contestazioni ecc.) previste a carico delle parti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Annonese F.C. di Annone Veneto (Venezia) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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