F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/04/2001 n. 14 14 – APPELLO DELLA POL. ICHNOS 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA IS ARENAS/ICHNOS 2000 DELL’1.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 38 del 12.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/04/2001 n. 14 14 - APPELLO DELLA POL. ICHNOS 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA IS ARENAS/ICHNOS 2000 DELL’1.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 38 del 12.4.2001) Il rapporto dell’arbitro (completato, contestualmente, da un allegato), relativo alla gara Is Arenas/Icnhos del 1° aprile 2001 - 3ª Categoria, ricostruisce con precisione i gravi fatti verificatisi nel corso della competizione sportiva di natura antisportiva, posti in essere da tesserati di entrambe le squadre. Si descrive, negli atti ufficiali di gara, una successione di eventi che, partiti da gravi falli di gioco sanzionati con l’espulsione dei calciatori responsabili, hanno dato luogo ad una rissa, con la partecipazione non solo di numerosi calciatori delle due squadre ma anche del medico sociale e di un dirigente del G.S. Is Arenas. Nel corso degli episodi violenti l’arbitro è stato colpito da un fortissimo pugno fra la mandibola e l’orecchio sinistro. La Commissione Disciplinare, sulla base degli atti ufficiali di gara, ha ritenuto applicabile la norma recata dall’art. 7 comma 1 C.G.S., confermando per entrambe le società, da ritenersi responsabili della sospensione della gara, la sanzione della squalifica della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2. È stata, così, riaffermata la delibera del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 30 del 4 aprile 2001). Con reclamo presentato dinanzi a questa C.A.F. la Pol. Ichnos imposta una ricostruzione dei fatti che, pur vedendo partecipi anche calciatori della stessa Ichnos, appaiono qualificati dalla responsabilità di tesserati della Is Arenas per gli episodi più gravi, determinanti per la decisione di sospensione della gara. La precisa ricostruzione dei fatti e degli episodi violenti compiuta dal rapporto arbitrale rende non determinante una valutazione comparativa dei comportamenti addebitabili ai tesserati delle due società, apparendo, comunque, indubbio che l’oggettiva necessità che ha condotto alla sospensione della gara si lega a comportamenti antisportivi ed a situazioni addebitabili, sulla base dell’art. 7 comma 1 C.G.S., ad entrambe le società. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Ichnos 2000 di Cagliari e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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