F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/04/2001 n. 2 2 – APPELLO DELLA SOCIETÀ MARSALA 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARSALA 2000/VILLAFRANCA TIRRENA DEL 7.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 42 dell’8.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/04/2001 n. 2 2 - APPELLO DELLA SOCIETÀ MARSALA 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARSALA 2000/VILLAFRANCA TIRRENA DEL 7.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 dell’8.3.2001) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul C.U. n. 38 del 14 febbraio 2001, infliggeva alla Società Marsala 2000 la punizione sportiva di perdita della gara Marsala 2000/Villafranca Tirrena del 7.2.2001, valida per la Coppa Italia Dilettanti, in quanto la stessa società non aveva impiegato, a seguito di sostituzione, almeno un calciatore nato dall’1.1.1982. La Commissione Disciplinare presso lo stesso Comitato, respingendo il reclamo presentato dalla Società Marsala, con decisione pubblicata sul C.U. n. 42 dell’8 marzo 2001, dichiarava inappellabile la decisione impugnata, a norma del Regolamento di Coppa Italia, pubblicato sul C.U. n. 7 bis del 9 agosto 2000. Avverso questa decisione propone appello la Società Marsala 2000, deducendo l’inapplicabilità del Regolamento di Coppa Italia, in quanto questa non può essere considerata una manifestazione a rapido svolgimento e chiedendo l’esame nel merito del ricorso presentato alla Commissione Disciplinare. L’appello è infondato e va rigettato. Il Regolamento della Coppa Italia Dilettanti per la stagione sportiva 2000/2001, prevede espressamente che le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo, sono inappellabili, “trattandosi di competizione a rapido svolgimento”. È questa una disposizione regolamentare emanata dalla Lega Nazionale Dilettanti, a cui è demandata l’organizzazione dell’attività agonistica delle società non professionistiche, a cui devono attenersi tutte le società affiliate e i tesserati a norma dell’art. 24 dello Statuto. La società reclamante, nell’ambito della Coppa Italia Dilettanti è tenuta pertanto all’osservanza della citata norma regolamentare e non può eccepire l’insussistenza dei presupposti normativi della disposizione stessa. Va comunque rilevato, per maggiore completezza, che la Coppa Italia deve essre ritenuta una competizione “a rapido svolgimento”, non con riferimento alla sua durata complessiva nell’ambito della stagione sportiva, ma con riferimento alla particolare struttura della manifestazione che si articola in più fasi, ciascuna delle quali si svolge in un arco temporale limitato. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dalla Società Marsala 2000 di Partinico (Palermo) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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