F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/04/2001 n. 3 3 – APPELLO DELLA SOCIETÀ SANVITTORESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CHIAIAMARI/SANVITTORESE DEL 18.2.2001 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 61 dell’8.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/04/2001 n. 3 3 - APPELLO DELLA SOCIETÀ SANVITTORESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CHIAIAMARI/SANVITTORESE DEL 18.2.2001 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 61 dell’8.3.2001) Sulla base del referto arbitrale della gara Chiaiamari/Sanvittorese del 18.2.2001, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio con una prima decisione pubblicata sul C.U. n. 57 del 22 successivo adottava una serie di provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società Sportiva Sanvittorese (L. 1.000.000 di ammenda e squalifica del campo di gioco per una giornata); e di suoi tesserati: il medico sociale E.M. Giangrande (inibizione fino al 20.3.2001), l’allenatore A. Grossi (squalifica fino al 5.3.2001), il dirigente responsabile ed assistente dell’arbitro L. Minchella (squalifica fino al 31.3.2001) ed i calciatori L. Delicato, F. Pirollo (squalifica per una gara effettiva) e G. Vandra (squalifica per tre gare effettive). Preso atto, poi, del preannunzio di reclamo da parte della società, soprassiedeva ad ogni decisione in merito alla gara. Con il reclamo la società Sanvittorese contestava la ricostruzione degli avvenimenti fatta dall’arbitro, adducendo che non era possibile addebitare con certezza ad una proprio sostenitore il lancio del grosso sasso che aveva colpito lo stesso arbitro. “Le due tifoserie erano raggruppate tutte insieme senza divisione tra ospiti e locali, non essendo il campo di Chiaiamari dotati di spazi riservati alle due tifoserie”, rilevava testualmente la Sanvittorese, che sollecitava dunque la revoca dell’ammenda e la sanzione della perdita della gara, per responsabilità oggettiva, a carico della società ospitante (la Chiaiamari). Chiedeva pure la riduzione della squalifica inflitta al Vandra (“che ha solo protestato nei confronti dell’arbitro per l’espulsione del compagno non essendosi reso conto della sospensione della gara”), l’“annullamento della squalifica inflitta al segnalinee” ed il “rimborso per le spese sostenute in seguito alla squalifica del campo”. Con una seconda decisione resa nota con il C.U. n. 61 del giorno 8 marzo 2001 il Giudice Sportivo osservava in prima battuta che le sanzioni inflitte alla società ed ai suoi tesserati non potevano essere modificate che dalla Commissione Disciplinare. Cui conseguentemente rimetteva gli atti per i provvedimenti di sua competenza. Quanto agli incidenti che avevano portato alla sospensione dell’incontro al 24’ del 1° tempo, faceva presente come non potesse essere disatteso il rapporto del Direttore di gara che ne aveva addebitato la responsabilità a sostenitori della Sanvittorese. Sul presupposto che il referto dell’arbitro va considerato “per il giudizio sportivo fonte unica e privilegiata di prova” respingeva il reclamo della Sanvittorese, infliggendo a questa la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Impugnava la decisione innanzi a questa Commissione d’Appello Federale la Società Sanvittorese ponendo in evidenza (in estrema sintesi e per quel che interessa in questa sede) “le molte e palesi contraddizioni che hanno motivato le decisioni della commissione disciplinare”. Insisteva nel chiedere, pertanto, “la vittoria della partita o in subordine la ripetizione” nonché “la riduzione o l’annullamento dell’ammenda”. Due sono le decisioni del Giudice Sportivo che la società Sanvittorese mostra di non condividere, la prima concernente i provvedimenti disciplinari presi nei suoi confronti (ammenda e perdita della gara); la seconda, i provvedimenti adottati nei confronti dei suoi tesserati. Per quanto riguarda questi ultimi (non costituenti oggetto, per la verità, dell’odierno appello) può essere utile ribadire in questa sede quanto già osservato dal Giudice Sportivo e cioè che una nuova valutazione dei fatti ed una eventuale esclusione o diversa individuazione della sanzione competono, in secondo grado, alla Commissione Disciplinare. Cui difatti il Giudice Sportivo ha correttamente rimesso gli atti. Alla stessa Commissione Disciplinare vanno rimessi gli atti per quanto concerne le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo alla società Sanvittorese delle quali questa si duole. A norma di quanto previsto dall’art. 19 comma 1 C.G.S. compete alla Commissione Disciplinare, infatti, e non a questa Commissione d’Appello giudicare in seconda istanza sui ricorsi presentati avverso le decisioni del Giudice Sportivo. In forza del principio della conservazione degli atti ne consegue che l’impugnazione erroneamente proposta dalla società innanzi a questa Commissione va rimessa alla Commissione Disciplinare. Dovrà essere questa a valutare nel merito i fatti già esaminati dal Giudice Sportivo e pervenire alle decisioni di secondo grado che sono di sua esclusiva competenza. Gli atti vanno trasmessi, dunque, alla Commissione Disciplinare che è quella, nel caso che qui interessa, presso il Comitato Regionale Lazio. La tassa versata va restituita alla società appellante. Per questi motivi la C.A.F., decidendo sull’appello come innanzi proposto dalla Società Sanvittorese di San Vittore del Lazio (Frosinone), dispone la remissione degli atti alla competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio per l’esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.
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