F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/04/2001 n. 4 4 – APPELLO DELL’AUDACE CALCIO SME AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI NON DISPUTATA PESCANTINA SAN LORENZO/AUDACE CALCIO SME DEL 4.2.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 29 dell’8.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/04/2001 n. 4 4 - APPELLO DELL’AUDACE CALCIO SME AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI NON DISPUTATA PESCANTINA SAN LORENZO/AUDACE CALCIO SME DEL 4.2.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 dell’8.3.2001) Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 29 dell’8 marzo 2001, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica respingeva il reclamo proposto dalla società Audace Calcio SME avverso la delibera del Giudice Sportivo di 1° grado che, in relazione alla gara Pescantina/Audace, valida per il Campionato Giovanissimi Girone B, aveva inflitto alla stessa società Audace la punizione sportiva della perdita della gara e un punto di penalizzazione in classifica, avendo questa rinunciato alla gara adducendo l’inagibilità degli spogliatoi per rottura dell’impianto di riscaldamento. Avverso questa decisione propone appello la Società Audace Calcio SME, ribadendo l’inagibilità degli spogliatoi per la rottura dell’impianto di riscaldamento, anche tenuto conto della bassa temperatura esterna. Il reclamo è infondato e va rigettato. Il Direttore di gara, nelle precisazioni rese al Giudice Sportivo di 2° Grado, ha dichiarato che non vi erano ragioni valide per la rinuncia alla disputa della gara da parte della società Audace. Ha precisato infatti che, sia pure in presenza di una temperatura esterna rigida, e anche per il funzionamento delle docce calde negli spogliatoi, comunque assicurato, la situazione non era tale da pregiudicare la disputa dell’incontro. A riprova dell’insussistenza dei motivi di inagibilità adotti, va considerato che i calciatori della squadra avversaria, nella stessa situazione, si trovavano già sul terreno di giuoco, dopo essersi regolarmente spogliati e aver indossato le divise. Avendo pertanto la Società Audace Calcio SME rinunciato alla disputa dell’incontro, senza giustificato motivo, appropriate appaiono le sanzioni inflitte dal primo giudice in applicazione del disposto di cui all’art. 7 comma 3 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’Audace Calcio SME di San Michele Extra (Verona) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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