F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/04/2001 n. 8 8 – APPELLO DELLA POL. CINISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE SILECI STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 15.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/04/2001 n. 8 8 - APPELLO DELLA POL. CINISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE SILECI STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 15.2.2001) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia con deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 24 gennaio 2001 infliggeva al calciatore Sileci Stefano della Polisportiva Cinisi la squalifica fino al 30 giugno 2005, in quanto detto calciatore, durante la gara Cinisi/Mazara disputata per il Campionato di Eccellenza, Girone “A” il 17 gennaio 2001, “espulso dal terreno di gioco, aveva colpito il Direttore di gara con un pugno alla nuca provocandogli forte dolore” nonché per avere avuto un “ulteriore contegno offensivo, minaccioso ed aggressivo nei confronti dello stesso”. La Polisportiva Cinisi proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare, ma questa confermava la deliberazione del Giudice Sportivo, rilevando che il comportamento violento ed aggressivo del calciatore, tutt’altro che dovuto alla concitazione del momento, si era reiterato fino all’intervento di altri calciatori che lo avevano condotto via a viva forza (Comunicato Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2001). Propone appello la Polisportiva Cinisi. L’appello è inammissibile perché tardivo ai sensi dell’art. 27, n. 2, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva. L’impugnativa, infatti, è stata proposta in data 24 marzo 2001, oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante la decisione impugnata. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Cinisi di Cinisi (Palermo) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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