F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 1 1 – APPELLO DEL CALCIATORE LA GROTTERIA CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OFF ANCONA/ASCOLI DELL’11.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 284/C del 28.6.2000)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 20/07/2000 n. 1 1 - APPELLO DEL CALCIATORE LA GROTTERIA CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA DI PLAY-OFF ANCONA/ASCOLI DELL’11.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 284/C del 28.6.2000) Il calciatore La Grotteria Cristian ha adito questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 284/C in data 28 giugno 2000, con la quale è stato respinto il suo reclamo proposto contro la decisione del competente Giudice Sportivo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 272/C del 12 giugno 2000, che gli ha inflitto la squalifica per cinque gare in relazione all’incontro di Play-off Ancona/Ascoli dell’11.6.2000. Il reclamante lamenta che con entrambe le decisioni i giudici lo hanno ritenuto responsabile di avere ingiuriato e spintonato un Assistente dell’Arbitro; in effetti egli si era portato presso l’Assistente al fine di protestare e aveva pronunziato “parole pesanti” contro di lui, perché era stato passivo di fronte all’atto di violenza che aveva subito e nega di averlo spintonato. Chiede, quindi, una congrua riduzione della irrogata sanzione. Questa Commissione ritiene provato il fatto antisportivo commesso dal calciatore La Grotteria, rilevato e descritto dall’Arbitro nel suo rapporto. Peraltro, esso va inquadrato quale atto di protesta, seguito da ingiurie, determinato dal clima in cui ebbe a svolgersi la gara, caratterizzata dal comportamento particolarmente violento dei tifosi della squadra avversaria, come risulta dagli atti ufficiali, che hanno posto in evidenza le aggressioni di costoro contro i tesserati dell’Ancona Calcio e perfino contro le Forze dell’Ordine. Valutato il comportamento del calciatore con minore rigore per i suesposti motivi, la squalifica inflitta può essere contenuta in tre giornate effettive di gara. La tassa versata va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal calciatore La Grotteria Cristian, riduce a n. 3 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica già inflittagli dai primi giudici e dispone la restituzione della tassa versata.
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