F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 12 12 – APPELLO PER L’A.S. RADIO BIRIKINA LUPARENSE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL PROPRIO RECLAMO ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE CARLÀ MIRKO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 29/D – Riunione del 13.4.2000)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 12
12 - APPELLO PER L’A.S. RADIO BIRIKINA LUPARENSE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL PROPRIO RECLAMO ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE CARLÀ MIRKO
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 29/D - Riunione del 13.4.2000)
La A.S. Radio Birikina Luparense proponeva reclamo alla Commissione Tesseramenti chiedendo che venisse riconosciuto, in contrasto con la comunicazione del Comitato Regionale Puglia del 25 novembre 1999, come temporaneo e non come definitivo il trasferimento del calciatore Carlà Mirko, nato il 18 maggio 1976, alla U.S. Merine. La Commissione Tesseramenti, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 29/D - Riunione del 13 aprile 2000, dichiarava inammissibile il reclamo, ai sensi del combinato disposto costituito dall’art. 23, commi 5 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto non era stata inviata copia alle controparti, U.S. Merine e calciatore Carlà. Avverso tale decisione propone appello la A.S. Radio Birikina Luparense, ma anche tale appello deve dichiararsi inammissibile. Lo stesso, infatti, non risulta sottoscritto da un rappresentante legale della società, secondo quanto richiesto dall’art. 23, n. 1, del Codice di Giustizia Sportiva, né è stato inviato contestualmente, tramite raccomandata, alle controparti come stabilisce lo stesso art. 23, n. 5, del Codice di Giustizia Sportiva. La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 23 n. 1, perché sottoscritto da persona non legittimata, e 23 n. 5 C.G.S. l’appello come in epigrafe proposto per l’A.S. Radio Birikina Luparense di San Martino in Lupari (Padova) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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