F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 6 6 – APPELLO DEL CIRCOLO VITA NUOVA C.B. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA GIOVANISSIMI CIRCOLO VITA NUOVA C.B./OSTIENSE 2000 DEL 20.1.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 32 del 22.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 6 6 - APPELLO DEL CIRCOLO VITA NUOVA C.B. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA GIOVANISSIMI CIRCOLO VITA NUOVA C.B./OSTIENSE 2000 DEL 20.1.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 32 del 22.2.2001) Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul C.U. n. 32 del 22 febbraio 2001, dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal Circolo Vita Nuova Casal Bernocchi avverso i provvedimenti di inibizione fino al 30.4.2001 del massaggiatore Andrea Lancia e fino al 30.6.2001 dell’allenatore Francesco Lancia, adottati dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Roma in relazione alla gara del Campionato Giovanissimi Circolo Vita Nuova C.B./Ostiense 2000 del 20.1.2001. Avverso tale decisione propone appello il Circolo Vita Nuova Casal Bernocchi, deducendo che avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado aveva proposto reclamo avanti allo stesso, sia per quanto riguardava la sanzione della perdita dell’incontro, sia per quanto concerneva le sanzioni disciplinari inflitte ai propri tesserati e che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul C.U. n. 23, aveva accolto il ricorso solo limitatamente alla ripetizione dell’incontro, nulla disponendo sulle sanzioni disciplinari. Dopo la pubblicazione di questa decisione aveva quindi proposto reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado. Chiede pertanto che venga dichiarato ammissibile il reclamo e riesaminato il merito dello stesso. L’appello è infondato e va rigettato. Il Giudice Sportivo di 1° Grado, su reclamo proposto dal Circolo Vita Nuova Casal Bernocchi avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Provinciale di Roma in data 25.1.2001, si è pronunciato in ordine alla regolarità della gara, ma non poteva riesaminare i provvedimenti disciplinari adottati con la precedente delibera, che dovevano essere tempestivamente impugnati avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado. Poiché il reclamo al Giudice di 2° Grado, avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata il 25.1.2001 è stato proposto il 9.2.2001, questo deve ritenersi tardivo ai sensi dell’art. 37 n. 4 C.G.S. e quindi inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dal Circolo Vita Nuova C.B. di Roma e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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