F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 8 8 – APPELLO DELL’A.S. REAL GRAVITELLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL GRAVITELLI/FONDO GENOVESE DEL 27.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 40 del 22.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 8 8 - APPELLO DELL’A.S. REAL GRAVITELLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL GRAVITELLI/FONDO GENOVESE DEL 27.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 40 del 22.2.2001) L’A.S. Real Gravitelli ha proposto reclamo a questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul C.U. n. 40 del 22 febbraio 2001, relativa alla posizione irregolare del calciatore Meo Antonio, nella gara del 27.1.2001 con la Pol. Fondo Genovese. Il reclamo stesso non può essere preso in esame perché inammissibile per due ordini di motivi: 1) risulta inviato oltre il termine, perentorio, previsto dall’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.; 2) risulta omesso l’invio di copia dei motivi alla società controparte, ai sensi dell’art. 23 n. 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 27 n. 2 lett. a) e 23 n. 5 C.G.S., per tardività e per omesso invio di copia di motivi alla controparte, l’appello come sopra proposto dall’A.S. Real Gravitelli di Messina e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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