F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 1 1 – APPELLO DELL’U.S. CALCIO BUDDUSÒ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AICS BOTTIDDA/BUDDUSÒ DEL 17.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 27 del 25.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 1 1 - APPELLO DELL’U.S. CALCIO BUDDUSÒ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AICS BOTTIDDA/BUDDUSÒ DEL 17.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 27 del 25.1.2001) L’U.S. Calcio Buddusò ha preannunciato reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, di cui al C.U. n. 27 pubblicato il 25 gennaio 2001, richiedendo copia degli atti ufficiali. L’appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto la reclamante non ha provveduto all’invio dei motivi, come prescritto dall’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l’appello come in epigrafe proposto dall’U.S. Calcio Buddusò di Buddusò (Sassari) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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