F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 4 4 – APPELLO DELL’A.C. PULA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SINNAI/PULA DELL’11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 34 del 15.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 03/05/2001 n. 4 4 - APPELLO DELL’A.C. PULA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SINNAI/PULA DELL’11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 34 del 15.3.2001) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Sinnai/Pula disputatasi il giorno 11.2.2001 nell’ambito del Campionato di Eccellenza sardo, rigettava il reclamo presentato dalla Pol. Sinnai, che aveva chiesto la ripetizione della gara perché l’arbitro non aveva, erroneamente, consentito il rientro nel campo di giuoco di un calciatore uscito in conseguenza di un infortunio (Com. Uff. n. 31 del 22 febbraio 2001). Avverso tale decisione proponeva reclamo la Pol. Sinnai, chiedendo nuovamente la ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 34 del 15 marzo 2001, accoglieva il reclamo, annullava la predetta decisione del Giudice Sportivo e disponeva la ripetizione della gara. Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. la A.C. Pula eccependo, in via preliminare, il tardivo invio del ricorso del Sinnai, chiedendo l’annullamento dell’impugnata delibera e la conferma del risultato acquisito sul campo. Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento. Con riferimento all’eccezione preliminare, infatti, si osserva che la Pol. Sinnai ha correttamente proceduto all’inoltro del proprio ricorso alla controparte, come documentato dalla ricevuta della lettera raccomandata. Nel merito, invece, non sembra provato l’errore tecnico invocato dalla stessa Pol. Sinnai. Il rapporto di gara ed il successivo chiarimento arbitrale, che hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo, testimoniano di tale percezione arbitrale nel caso di specie. La società, d’altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara ed appare evidente che appare ancor meno provata la circostanza che l’assenza dal campo di giuoco, per un ridotto lasso di tempo del calciatore del Sinnai (accompagnato ai bordi del campo al 48° minuto del secondo tempo e rientratovi al 50°, quando veniva espulso per proteste) abbia falsato l’andamento della gara. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come in sopra proposto dall’A. C. Pula di Pula (Cagliari), annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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