F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 10/05/2001 n. 11 11 – APPELLO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PIEDIMULERA/PIEVESE DEL 17.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 31 del 5.2.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 10/05/2001 n. 11 11 - APPELLO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PIEDIMULERA/PIEVESE DEL 17.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 31 del 5.2.2001) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Verbano-Cusio-Ossola, con decisione pubblicata sul C.U. n. 20 del 21 dicembre 2001, in relazione alla gara Piedimulera/Pievese del 17.12.2000, valevole per il Campionato di 2ª Categoria, infliggeva ai calciatori della Pievese, Caio Sandy la squalifica fino al 31.12.2005, Francioli Luca la squalifica fino al 31.12.2001 e Nugo Dante la squalifica fino al 31.12.2004, per aver ingiuriato e colpito con calci e pugni il Direttore di gara. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, con decisione pubblicata sul C.U. n. 31 del 15 febbraio 2001, accogliendo parzialmente il reclamo della Società Pievese riduceva le sanzioni inflitte a Caio Sandy fino al 31.12.2003, a Francioli Luca fino al 30.6.2001 e a Nugo Dante fino al 30.6.2003. Avverso questa decisione ha interposto appello il Commissario Straordinario della F.I.G.C. deducendo, per la gravità degli episodi, che le riduzioni di pena operate non erano giustificate in quanto adottate sulla base di testimonianze in contrasto con gli atti ufficiali di gara. L’appello è fondato e va accolto. Risulta dal referto e dal supplemento di rapporto dell’Arbitro della gara: “al 47° del secondo tempo il calciatore Caio Sandy (Pievese) si avventava contro il Direttore di gara colpendolo violentemente con pugni al petto, facendogli perdere l’equilibrio e facendolo cadere pesantemente a terra, causandogli forti dolori alla schiena ed al collo. Mentre l’Arbitro era a terra lo stesso calciatore lo colpiva ripetutamente con calci alla schiena, unitamente ad altri suoi compagni di squadra tra i quali veniva riconosciuto Francioli Luca (Pievese). I suddetti venivano successivamente allontanati grazie al fattivo intervento dei dirigenti e calciatori della Società Piedimulera che proteggevano e aiutavano l’arbitro dalle feroci rabbie dei calciatori della Pievese. A questo punto il Direttore di gara decretava la sospensione della gara. Mentre il Direttore di gara si accingeva a raggiungere gli spogliatoi, accompagnato dall’allenatore della Società Piedimulera, veniva ripetutamente colpito al volto con pugni dal calciatore Nugo Dante (Pievese) il quale gli proferiva inoltre pesanti insulti e gravi minacce. Il Direttore di gara lasciava l’impianto sportivo alle ore 17.30 scortato dalla Forza Pubblica. In tarda serata accusando forti dolori alla schiena, si recava al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Domodossola dove i medici gli riscontravano una forte contusione lombare diagnosticandogli una prognosi di 7 giorni s.c.”. Sulla base di queste risultanze, precise, univoche e non contraddittorie, appare chiara ed inequivocabile la responsabilità dei calciatori della Società per il gravissimo comportamento violento, lesivo e minaccioso posto in essere nei confronti del Direttore di gara, che giustifica appieno l’entità delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, congrue e pienamente adeguate ai fatti. La Commissione Disciplinare nel ridurre le sanzioni inflitte dal primo giudice, ha tenuto conto di certificazioni e di testimonianze di parte che sono in contrasto con le risultanze degli atti ufficiali di gara, sovvertendo così uno dei cardini basilari della giustizia sportiva. Ai sensi dell’art. 25 comma 1 C.G.S., l’accertamento dei fatti portati al vaglio della Giustizia sportiva deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali di gara, i quali, quando sono precisi, univoci e non contraddittori, hanno valore di prova privilegiata perché provengono da soggetti dell’Ordinamento federale (gli Ufficiali di gara), che non hanno alcun interesse ad alterare o a modificare i fatti oggetto della loro diretta percezione e che non possono essere messi in dubbio o contraddetti da prove per testi o mezzi probatori provenienti dalla parte interessata o da terzi. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Commissario Straordinario della F.I.G.C., annulla l’impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Verbania-Cusio-Ossola che infliggeva, tra l’altro, ai calciatori Caio Sandy e Nugo Dante le sanzioni della squalifica rispettivamente fino al 31.12.2005 ed al 31.12.2004.
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