F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 10/05/2001 n. 12,13 12/13 – APPELLI DELL’A.S. GENZANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA AI CALCIATORI ANTONAZZI MIRKO FINO AL 30.7.2001 E IPPOLITI LUCA FINO AL 31.10.2001, DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA PER 0-2 DELLA GARA GENZANO/TORINO DEL 3.3.2001 E DELL’AMMENDA DI L. 1.000.000, INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE, AI SUDDETTI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76 N. 2 N.O.I.F. E 1 C.G.S., ED ALLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 76 N. 3 N.O.I.F. (Delibere della Commissione Disciplinare presso le Divisioni Calcio a Cinque e Femminile – Com. Uff. n. 218 del 10.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 10/05/2001 n. 12,13 12/13 - APPELLI DELL’A.S. GENZANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA AI CALCIATORI ANTONAZZI MIRKO FINO AL 30.7.2001 E IPPOLITI LUCA FINO AL 31.10.2001, DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA PER 0-2 DELLA GARA GENZANO/TORINO DEL 3.3.2001 E DELL’AMMENDA DI L. 1.000.000, INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE, AI SUDDETTI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76 N. 2 N.O.I.F. E 1 C.G.S., ED ALLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 76 N. 3 N.O.I.F. (Delibere della Commissione Disciplinare presso le Divisioni Calcio a Cinque e Femminile - Com. Uff. n. 218 del 10.4.2001) L’A.S. Genzano Calcio a Cinque, con raccomandata spedita in data 23.4.2001, ha proposto appello, scisso d’ufficio trattandosi di due distinte delibere, avverso la sanzione della squalifica del calciatore Antonazzi Mirko fino al 30.7.2001 ed avverso le sanzioni della squalifica del calciatore Ippoliti Luca fino al 31.10.2001, della punizione sportiva della perdita della gara Genzano/Torino del 3.2.2001 e dell’ammenda di L. 1.000.000, inflitte dalla Commissione Disciplinare presso le Divisioni Calcio a Cinque e Femminile, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 218 del 10 aprile 2001. Il reclamo è inammissibile. L’atto di appello, firmato e spedito a mezzo raccomandata il 23 aprile 2001, è stato sottoscritto dal Consigliere Delegato dell’A.S. Genzano Calcio a Cinque, Nicola Gargiulo, eletto all’Assemblea della Società il 19.4.2001. Come risulta dal timbro di protocollo, il nuovo foglio di censimento della Società Genzano, unitamente al verbale dell’Assemblea in cui risulta eletto il Gargiulo, è stato consegnato presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque in data 24 aprile 2001. Ai sensi dell’art. 4 n. 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ogni variazione allo Statuto e alle cariche sociali deve essere comunicata alla Divisione entro venti giorni e ha efficacia dalla data di ricezione della comunicazione. Alla data del 23.4.2001, pertanto, il Gargiulo Nicola non era legittimato a proporre il reclamo oggetto del presente procedimento. Va rilevato, inoltre, che per la parte inerente la punizione sportiva di perdita della gara Genzano/Torino del 3.3.2001, l’appello è comunque inammissibile, posto che copia dell’appello medesimo, in violazione dell’art. 23 n. 5 C.G.S., non è stato rimesso alla società controparte. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibili, ai sensi dell’art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritti da persona non legittimata, gli appelli come innanzi proposti per l’A.S. Genoano Calcio a Cinque di Genzano (Roma) e dispone l’incameramento delle tasse versate.
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