F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 10/05/2001 n. 3 3 – APPELLO DELL’U.S. MONTEMARCIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEMARCIANO/GENGA GROTTE DEL 27.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001) L’Unione

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 10/05/2001 n. 3 3 - APPELLO DELL’U.S. MONTEMARCIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEMARCIANO/GENGA GROTTE DEL 27.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001) L’Unione Sportiva Montemarciano ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare di cui al C.U. n. 35 del Comitato Regionale Marche, relativa alla gara Montemarciano/Genga Grotte del 27.1.2001, campionato di 2ª Categoria. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’impugnata delibera ed il ripristino della decisione già adottata dal Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara di che trattasi. Ritiene questa Commissione che il reclamo debba essere accolto. Risulta, infatti, dagli atti ed in particolare dal referto arbitrale, che il calciatore Fioriti Luca del Genga Grotte doveva essere espulso, per doppia ammonizione, al 40° del secondo tempo, mentre per errore arbitrale (pacificamente ammesso) è stato lasciato in campo per almeno altri due minuti. A nulla rileva né il lasso di tempo in cui il calciatore è rimasto abusivamente in campo, né il fatto che egli abbia o meno preso parte alle azioni di gioco in tale lasso di tempo svoltesi in quanto ai sensi dell’art. 7 lett. 4/c C.G.S., chiaro essendo l’errore tecnico dell’arbitro, la gara andava ripetuta. La decisione della Commissione Disciplinare che invece, modificando quanto stabilito dal Giudice Sportivo, ha disposto il ripristino del risultato conseguito sul campo, deve essere annullata con conseguente ripetizione della gara. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come in epigrafe proposto dall’U.S. Montemarciano di Montemarciano (Ancona), annulla l’impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche che disponeva la ripetizione della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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