F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 10/05/2001 n. 5 5 – APPELLO DELLA POL. POSADA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRIEI/POSADA DELL’11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 35 del 22.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 10/05/2001 n. 5 5 - APPELLO DELLA POL. POSADA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRIEI/POSADA DELL’11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 35 del 22.3.2001) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con decisione pubblicata sul C.U. n. 35 del 22 marzo 2001, dichiarava inammissibile il reclamo presentato dalla Pol. Posada, avverso la regolarità della gara Triei/Posada dell’11.2.2001, valida per il Campionato di 2ª Categoria, Girone F, essendo stato presentato oltre i 15 giorni dalla disputa della gara. Avverso questa decisione propone appello la Polisportiva Posada, deducendo a motivi che i termini di cui all’art. 37 C.G.S. dovevano ritenersi ordinatori e che non aveva potuto conoscere i fatti pubblicati sul Comunicato Ufficiale del Comitato Provinciale prima della data di presentazione del ricorso. Il reclamo è infondato e va rigettato. A norma dell’art. 37 n. 3 C.G.S., i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, devono essere proposti alla Commissione Disciplinare competente nel termine di 15 giorni dallo svolgimento della gara. Tale termine è di natura perentoria, come tutti i termini procedurali previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la sua inosservanza costituisce motivo di inammissibilità, precludendo l’esame dell’impugnazione ai sensi dell’art. 23 n. 5 C.G.S.. Nel caso in specie la reclamante ha chiesto alla Commissione Disciplinare la punizione sportiva per la Società Triei della perdita della gara Triei/Posada, disputata l’11.2.2001, per la irregolare partecipazione di un calciatore, con reclamo proposto in data 10.3.2001, oltre il termine di cui al citato art. 37 e quindi inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Posada di Posada (Nuoro) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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