F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 10/05/2001 n. 6 6 – APPELLO DELL’A.S. GUARDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PAOLA/GUARDIA DEL 25.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 86 del 27.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 10/05/2001 n. 6 6 - APPELLO DELL’A.S. GUARDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PAOLA/GUARDIA DEL 25.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 86 del 27.3.2001) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 86 del 26 marzo 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria dichiarava inammissibile il reclamo proposto dall’A.S. Guardia avverso lo svolgimento della gara Paola/Guardia, svoltasi il 25.2.2001 per il Campionato di 2ª Categoria, osservando che il medesimo avrebbe dovuto essere preannunciato e indirizzato al Giudice Sportivo, ai sensi dell’art. 37 comma 1 C.G.S., e non direttamente rivolto alla Commissione Disciplinare stessa. Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione l’A.S. Guardia, rilevando di avere inviato il preannuncio telegrafico alla Commissione Disciplinare nei termini regolamentari; quindi la stessa avrebbe dovuto rimettere gli atti al Giudice Sportivo, se ritenuto competente. L’appello è fondato. Secondo la normativa vigente, il reclamo dell’A.S. Guardia, concernendo la regolarità della gara, era di competenza del Giudice Sportivo, al quale doveva essere ritualmente preannunciato e diretto. Vi è prova in atti che detta società inviò il preannuncio telegrafico e quindi il reclamo alla Commissione Disciplinare, anziché al Giudice Sportivo, ma ciò non comporta la inammissibilità del reclamo stesso, giacché gli adempimenti procedurali vennero rispettati, coll’unico errore dell’indirizzo degli atti alla Commissione Disciplinare, la quale tuttavia, per il principio di conservazione degli atti stessi e per il più volte affermato “favor impugnationis”, avrebbe dovuto trasmetterli all’Organo disciplinare competente e non trincerarsi dietro una declaratoria di inammissibilità. Conseguentemente deve annullarsi la decisione impugnata, con invio del reclamo al competente Giudice Sportivo, che provvederà al suo esame. Va restituita la tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come in epigrafe proposto dall’A.S. Guardia di Guardia Piemontese (Cosenza), annulla, ai sensi dell’art. 27 n. 5 C.G.S., l’impugnata delibera, con rinvio degli atti al competente Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria per l’esame di merito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it