F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 10/05/2001 n. 8 8 – APPELLO DELLA SOCIETÀ SCAFO TEAM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCAFO TEAM/FUTURA DEL 20.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 65 del 29.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 10/05/2001 n. 8 8 - APPELLO DELLA SOCIETÀ SCAFO TEAM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCAFO TEAM/FUTURA DEL 20.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 65 del 29.3.2001) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Roma, con decisione pubblicata sul C.U. n. 19/A dell’8 febbraio 2001, accogliendo il reclamo proposto dalla Società Scafo Team, annullava la gara Scafo Team/Futura del 20.1.2001, sospesa al 5° minuto del 2° tempo per decisione arbitrale, ordinandone la ripetizione. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul C.U. n. 65 del 29 marzo 2001, accoglieva il reclamo presentato dall’A.S. Futura Ciampino avverso la predetta delibera e, ritenendo che la decisione dell’arbitro di sospendere la gara doveva ritenersi giustificata dal comportamento offensivo e minaccioso tenuto dal calciatore della Scafo Team, Di Nepi Alessandro, infliggeva alla Società Scafo Team la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 a 0. Avverso quest’ultima decisione propone appello la stessa Società Scafo Team, deducendo che non sussistevano motivi di tale gravità che potessero giustificare la decisione dell’arbitro di sospendere l’incontro e chiedendo quindi il ripristino della decisione del primo giudice. L’appello è infondato e va rigettato. La decisione dell’arbitro di sospendere l’incontro al 5° minuto del secondo tempo appare pienamente giustificata da quanto era avvenuto sul campo e in particolare dalla situazione che si era venuta a creare a seguito del comportamento deprecabile del calciatore Di Nepi che, prima attingeva lo stesso Direttore di gara con uno sputo e poi tentava di colpirlo con un pugno al volto. Sul punto non merita censura la decisione della Commissione Disciplinare, che correttamente assimila lo sputo ad un vero e proprio atto di violenza, per il dispregio morale altissimo e la latente violenza fisica che sottintende e che è tale da compromettere la serenità e l’indipendenza di giudizio dell’arbitro. Ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F., pertanto, rientrava pienamente nei poteri del Direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificato un fatto che non gli consentiva di dirigere l’incontro stesso in piena indipendenza di giudizio. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dalla società Scafo Team di Roma ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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