F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 10/05/2001 n. 9 9 – APPELLO DELL’A.S. VIRTUS VELLETRI CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MARINO/VIRTUS VELLETRI DEL 17.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 68 del 5.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 10/05/2001 n. 9 9 - APPELLO DELL’A.S. VIRTUS VELLETRI CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MARINO/VIRTUS VELLETRI DEL 17.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 68 del 5.4.2001) Dagli atti ufficiali dell’incontro Atletico Marino Calcio a Cinque/Virtus Velletri Calcio a Cinque, disputato il giorno 17 febbraio 2001 nell’ambito del Campionato di Serie C di Calcio a Cinque, risultava: - che al 32’ del secondo tempo l’allenatore della società Atletico Marino veniva espulso dal 2° arbitro; - che il predetto si rifiutava di uscire dal campo; - che i dirigenti e il capitano della squadra, benché sollecitati dagli ufficiali di gara, non intervenivano; - che l’arbitro, dopo vari minuti di sospensione, decideva di portare a termine l’incontro “pro-forma”, allo scopo di prevenire incidenti. Accogliendo il reclamo proposto dall’A.S. Virtus Velletri il Giudice Sportivo deliberava di infliggere alla Società Atletico Marino, ritenuta responsabile dell’irregolare svolgimento dell’incontro, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 ai sensi dell’art. 7 n. 1 C.G.S.. Contro la decisione insorgeva la società punita e la competente Commissione Disciplinare, acquisito un supplemento di rapporto dell’arbitro, disponeva, in parziale accoglimento del reclamo, la ripetizione della gara. L’A.S. Virtus Velletri ha proposto appello a questo Collegio chiedendo il ripristino della decisione assunta dal Giudice Sportivo; sostiene l’appellante in rito che nel ricorso avanzato dalla U.S. Atletico Marino non era stata chiesta la ripetizione della gara, sicché la Commissione Disciplinare non avrebbe dovuto disporla d’ufficio, e nel merito che la responsabilità dell’accaduto ricadeva sulla squadra avversaria, per tale motivo giustamente sanzionata dal primo giudice. Rileva il Collegio che il vizio procedurale denunciato non sussiste. Va ricordato che l’incontro si era concluso con il punteggio di 7-6 a favore dell’Atletico Marino. Nell’impugnativa della decisione del Giudice Sportivo, che aveva assegnato la vittoria “a tavolino” all’altra squadra, l’Atletico Marino chiese il ripristino del risultato conseguito sul campo; orbene, la Commissione Disciplinare deliberò il “parziale accoglimento” del reclamo col disporre la ripetizione della gara, ipotesi meno favorevole della richiesta avanzata dall’U.S. Atletico Marino e quindi da ritenersi compresa nella domanda di convalida della vittoria acquisita in campo. Nel merito non può che trovare conferma la decisione gravata, che appare sorretta da congrua motivazione. Ben vero che l’arbitro ha la facoltà, riconosciutagli dall’art. 64 n. 2 N.O.I.F., di continuare pro-forma la gara in presenza di una situazione di pericolo, ma questa deve essere “reale” e non semplicemente supposta: nel supplemento di rapporto l’arbitro ha dichiarato di non avere espulso il capitano dall’Atletico Marino in quanto la situazione stava sconfinando nel ridicolo e per tale motivo non aveva ritenuto di chiamare il vice-capitano, escludendo l’esistenza di assembramento di pubblico e di clima intimidatorio. Ne consegue che la decisione assunta dall’arbitro di considerare chiusa la gara e proseguirla pro-forma non appare giustificata, sicché si appalesa legittimo il provvedimento di ripetizione dell’incontro viziato da irregolarità. L’appello va quindi rigettato e deve ordinarsi l’incameramento della tassa corrisposta. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Virus Velletri Calcio a Cinque di Velletri (Roma) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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