F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 14 14 – APPELLO DEL F.C. EMPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L.15.000.000 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA PIACENZA/EMPOLI DEL 25.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 431 del 3.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 14 14 - APPELLO DEL F.C. EMPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L.15.000.000 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA PIACENZA/EMPOLI DEL 25.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 431 del 3.5.2001) Con provvedimento del 28.3.2001 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Daniele Baldini, tesserato per la società F.C. Empoli, per violazione dell’art. 12 comma 7 C.G.S., il direttore sportivo della stessa società Giuseppe Vitale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e il F.C. Empoli per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S.. Secondo la relazione dell’Ufficio Indagini il calciatore dell’Empoli Daniele Baldini, pur essendo squalificato si trovava all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi della propria squadra, in violazione, secondo la Commissione Disciplinare (che così corregge la contestazione recata dall’atto di deferimento) dell’art. 12 comma 8 C.G.S.; sempre secondo il rapporto ufficiale il dirigente Giuseppe Vitale ha tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, in modo non consono ai doveri di correttezza sportiva. La Commissione Disciplinare, sulla base della prova privilegiata offerta dal rapporto dell’Ufficio Indagini, ha inflitto alla società F.C. Empoli, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S., la sanzione dell’ammenda di lire 15.000.000. Con l’appello proposto dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale il F.C. Empoli, non contestando i fatti rilevati dall’Ufficio Indagini, chiede una più lieve sanzione, invocando precedenti della giurisprudenza sportiva ritenuti pertinenti. Posti i limiti delle valutazioni comparative dei precedenti, costantemente sottolineati dalla giurisprudenza di questa Commissione d’Appello Federale, e ponderata l’entità dei fatti cui si connette la responsabilità oggettiva della società nella fattispecie, si deve ritenere equa la ponderazione della misura della sanzione dell’ammenda, così come determinata dalla Commissione Disciplinare, peraltro inferiore rispetto alla richiesta del Procuratore Federale. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Empoli di Empoli (Firenze) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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