F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 17 17 – APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GIORNATE E L’AMMENDA DI L. 30.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTEGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA INTERNAZIONALE/ATALANTA DEL 6.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 454 del 17.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 01/06/2001 n. 17 17 - APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GIORNATE E L’AMMENDA DI L. 30.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTEGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA INTERNAZIONALE/ATALANTA DEL 6.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 454 del 17.5.2001) Con provvedimento del 7 maggio 2001 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti la Soc. Internazionale per rispondere della violazione di cui all’art. 6 ter comma 1 e all’art. 11 C.G.S. per avere suoi sostenitori introdotto, in occasione della gara Internazionale/Atalanta del 6 maggio 2001, all’interno dello stadio, nel penultimo anello della curva, un motorino (che veniva sfiorato da un razzo ricaduto nei pressi) ed averlo poi dapprima calpestato e quindi gettato oltre la balaustra del settore inferiore, provocando il rischio di investimento di due persone. La Commissione Disciplinare affermava la responsabilità della società e le infliggeva la squalifica del campo di giuoco per due giornate oltre l’ammenda di L. 30.000.000 con diffida. Contro la delibera il F.C. Internazionale Milano ha proposto appello sviluppando i motivi che di seguito saranno esaminati e concludendo per la riduzione della squalifica del campo a una giornata, con eventuale modifica della sanzione pecuniaria, e la revoca della diffida. Il gravame non merita accoglimento. Con il primo motivo si eccepisce un presunto “errore di fatto sulla dinamica dell’episodio”, il che avrebbe comportato una sopravalutazione della gravità dell’accadimento; in realtà, a parte la equivoca dizione usata nell’atto di deferimento, è pacifico che il motorinofu fatto cadere nel settore sottostante del medesimo secondo anello ove era stato collocato e che in tal senso l’evento è stato ritenuto e giudicato dalla Commissione Disciplinare, sicché non sussiste il denunciato “errore di fatto”. Con successi motivi si chiede l’applicazione della esimente ovvero dall’attenuante di cui all’art. 6 ter ultimo comma per il fattivo ruolo svolto dalla società nella individuazione dei responsabili e per la cooperazione prestata alle forze dell’ordine per l’adozione di misure atte a prevenire fatti violenti. Si osserva che richiesta del genere era già stata avanzata, senza successo, alla Commissione Disciplinare, la cui motivazione sul punto, che risulta penetrante ed esaustiva, viene condivisa e fatta propria da questa C.A.F.. Con ulteriore motivo si assume che l’organizzazione approntata dalla società andrebbe esente da colpa, in quanto spetta alle forze dell’ordine impedire e reprimere comportamenti violenti posti in essere da teppisti. Orbene, a parte il dettato regolamentare (art. 62 N.O.I.F.) secondo cui le società rispondono del mantenimento dell’ordine pubblico sul proprio campo di giuoco e del comportamento dei propri sostenitori, appare un fuor d’opera contestare nella fattispecie in esame la responsabilità della società ospitante per omessa vigilanza: è inconcepibile, infatti, che a metà del secondo tempo un motorino possa essere introdotto sugli spalti, collocato sul penultimo anello e parecchi minuti dopo gettato oltre la balaustra, senza che il servizio d’ordine sia in qualche modo intervenuto. Non è fondato neppure l’ultimo motivo di appello attinente alla entità delle sanzioni inflitte. Valutata la particolare gravità del fatto per l’attentato all’incolumità pubblica e tenute presenti le precise disposizioni regolamentari da applicare, come bene è stato evidenziato dai primi giudici, la squalifica per due giornate di gara, oltre l’ammenda con diffida, è punizione adeguata al caso e pertanto deve trovare conferma. Si ordina l’incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal F.C. Internazionale Milano di Milano ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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