F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 09/06/2001 n. 3 3 – APPELLO DELL’A.S. ROCCA 68 IN RELAZIONE ALLE DECISIONI IN MERITO ALLA GARA GATTATICO/FOOTBALL CLUB 70 DEL 25.3.2001, PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE SORAGNI MATTIA IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 39 del 26.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 09/06/2001 n. 3 3 - APPELLO DELL’A.S. ROCCA 68 IN RELAZIONE ALLE DECISIONI IN MERITO ALLA GARA GATTATICO/FOOTBALL CLUB 70 DEL 25.3.2001, PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE SORAGNI MATTIA IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 39 del 26.4.2001) L’A.S. Rocca ’68 ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 26 aprile 2001, con la quale veniva inflitta al “Football Club 70” la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara Gattatico/Football Club 70 del 25.3.2001, per la posizione irregolare del calciatore Soragni Mattia. Rileva peraltro questa Commissione che l’A.S. Rocca non è legittimata a proporre reclamo avverso una decisione che riguarda altre società, in quanto, ai sensi dell’art. 23 n. 3 C.G.S., solo nei caso di illecito sportivo, sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica. Il ricorso stesso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per mancanza di legittimazione, l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Rocca 68 di Montecchio Emilia (Reggio Emilia) ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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