F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 1 1 – APPELLO DELLA POL. TIRRENO AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE COLOMBINI GABRIELE ED IL DEFERIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEL SUO PRESIDENTE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 25/D – Riunione dell’8.3.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 1
1 - APPELLO DELLA POL. TIRRENO AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE COLOMBINI GABRIELE ED IL DEFERIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEL SUO PRESIDENTE
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 25/D - Riunione dell’8.3.2001)
Con ricorso presentato alla Commissione Tesseramenti il 6.11.2000, la Sig.ra Maria Pia Corini chiedeva la nullità del vincolo che legava il proprio figlio alla Polisportiva Tirreno per apocrifia della sottoscrizione del tesseramento. La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 25/D – Riunione dell’8.3.2001, accertata l’apocrifia della firma di Maria Pia Corini, accoglieva il ricorso, dichiarando nullo il tesseramento del calciatore Gabriele Colombini e deferendo la società Polisportiva Tirreno e il suo Presidente. Avverso questa decisione propone appello la Polisportiva Tirreno e il suo Presidente Giuseppe Parisi, chiedendo la revoca del provvedimento di annullamento del tesseramento in quanto l’apocrifia della firma della Sig.ra Corini non era stata suffragata da idonea perizia grafica. Rileva preliminarmente la C.A.F. che il reclamo alla Commissione Tesseramenti in data 19.10.2000 non è stato sottoscritto dalla parte interessata, Sig.ra Maria Pia Corini, ma dal legale cui aveva conferito mandato “ad lites” mediante delega a margine dell’atto.Il reclamo così come originariamente proposto deve ritenersi inammissibile. Ai sensi dell’art. 23 C.G.S., sono legittimati a proporre reclamo avanti agli Orfani Federali unicamente le Società, i dirigenti, soci e tesserati che abbiano un interesse diretto alla proposizione del reclamo stesso. Non può quindi considerarsi come valida sottoscrizione, come costantemente affermato da questa Commissione, la firma del tesserato, o dell’interessato come nel caso in specie, apposta in calce alla delega, essendo questa finalizzata esclusivamente al conferimento della procura “ad lites” e non potendo univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto dal legale che lo rappresenta. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dalla Pol. Tirreno di Roma, annulla, ai sensi dell’art. 27 n. 5 C.G.S., l’impugnata delibera per inammissibilità del reclamo 6.11.2001 proposto dalla Sig.ra Corini Maria Pia, per il figlio Colombini Gabriele, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., alla Commissione Tesseramenti. Ordina restituirsi la tassa versata.
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