F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 11,12 11 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE PAGANI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL TERMINE DEL TORNEO DEL CAMPIONATO NAZIONALE FORENSE, INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA JUS MILANO AVVOCATI CALCIO/FORENSE MILANO DEL 21.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 42 del 17.5.2001) 12 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA JUS MILANO AVVOCATI CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA JUS MILANO AVVOCATI CALCIO/FORENSE MILANO DEL 21.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 42 del 17.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 11,12 11 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE PAGANI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL TERMINE DEL TORNEO DEL CAMPIONATO NAZIONALE FORENSE, INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA JUS MILANO AVVOCATI CALCIO/FORENSE MILANO DEL 21.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 42 del 17.5.2001) 12 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA JUS MILANO AVVOCATI CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA JUS MILANO AVVOCATI CALCIO/FORENSE MILANO DEL 21.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 42 del 17.5.2001) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, in relazione alla gara Jus Milano Avvocati Calcio/Forense Milano del 21 aprile 2001, valida per il Campionato Nazionale Forense, infliggeva al calciatore Mirko Sangalli la squalifica per tre turni e ai calciatori Giancarlo Del Corno, Livio Papasso e Giovanni Pagani, tutti tesserati per la Jus Milano Avvocati Calcio, la squalifica fino al termine del torneo. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata il 19 maggio 2001, dichiarava inammissibili i reclami proposti avverso la decisione del Giudice Sportivo dalla Jus Milano Avvocati Calcio e da Giovanni Pagani, in quanto inoltrati oltre il termine previsto dall’art. 25 del Regolamento del XXX Campionato Nazionale Forense. Avverso quest’ultima decisione, con distinti atti, propongono ricorso per revocazione il Dr. Giovanni Pagani e la Jus Milano Avvocati Calcio, deducendo che la Commissione Disciplinare era in corsa in errore di fatto, confondendo, ai fini della valutazione della tardività del reclamo, la data di comunicazione del provvedimento del Giudice Sportivo con la data di ricezione del comunicato. Preliminarmente vanno riuniti i reclami, per connessione oggettiva e soggettiva. I reclami sono inammissibili. Non è infatti ravvisabile alcuno dei motivi di revocazione previsti dall’art. 28 C.G.S. e in particolare il dedotto errore di fatto della Commissione Giudicante. L’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della decisione deve concretarsi in una mera svista che abbia determinato la percezione della realtà in modo contrario a quanto risulta dagli atti ufficiali. Nel caso in specie la Commissione Disciplinare non ha commesso alcun errore di fatto ma ha compiuto una valutazione di merito degli atti ufficiali in suo possesso, giudicando tardivi i reclami, in base al disposto dell’art. 25 del Regolamento del Campionato Forense, secondo la realtà acquisita al corredo probatorio. Per questi motivi la C.A.F., riuniti i ricorsi per revocazione come innanzi proposti dal calciatore Pagani Giovanni e della Jus Milano Avvocati Calcio di Milano, li dichiara inammissibili ed ordina incamerarsi le tasse versate.
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