F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 16 16 – APPELLO DEL VICENZA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA, INFLITTE AL CALCIATORE ZAULI LAMBERTO IN RELAZIONE ALLA GARA BRESCIA/ VICENZA DEL 27.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 448 dell’8.6.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 16 16 - APPELLO DEL VICENZA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA, INFLITTE AL CALCIATORE ZAULI LAMBERTO IN RELAZIONE ALLA GARA BRESCIA/ VICENZA DEL 27.5.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 448 dell’8.6.2001) La società Vicenza Calcio ha proposto a questa Commissione d’Appello Federale reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 484 in data 8 giugno 2001, con la quale è stata confermata la squalifica per due gare, inflitta dalla Commissione Disciplinare presso la stessa Lega Professionisti, di cui al Comunicato Ufficiale n. 475 del 5 giugno precedente al calciatore Lamberto Zauli, tesserato con la società Vicenza Calcio, perché, nel corso della gara Brescia/Vicenza del 27 maggio 2001, aveva tentato di colpire con una testata un avversario e subito dopo gli aveva sferrato una spinta, facendolo cadere a terra. La reclamante ha dedotto che lo Zauli non aveva tentato di colpire l’avversario, ma era intervenuto in un gruppo di calciatori, intenti a discutere ed il suo unico scopo era stato di allontanare i contendenti per evitare che venissero a contatto. Egli si era limitato a poggiare le mani sul petto di un avversrio senza rilevante forza al fine di allontanarlo dal luogo in cui si stavano svolgendo i fatti. Non aveva usato alcuna violenza e per tale episodio, la sanzione inflitta era eccessiva e ne ha chiesto la risoluzione. Osserva la C.A.F. che tale richiesta può essere accolta. Invero, l’arbitro, nel supplemento del rapporto, sollecitatogli dal Giudice Sportivo ha precisato che egli ha ritenuto che il tentativo del calciatore di colpire l’avversario si era concretizzato con il gesto tipico della testata. Si osserva però, che appare strano che il Zauli non sia stato in grado di colpire l’avversario, tenuto conto che la “testata” va inferta quando i due contendenti sono in contatto fisico in quanto è impossibile colpire se vi è una distanza anche minima tra loro. La convinzione che non vi sia stato contatto tra i due discende dal fatto che lo Zauli ha spinto con le braccia l’avversario e, quindi doveva essere a distanza da lui. Risulta, pertanto, provato il solo atto violento della spinta, che ha causato la caduta dell’avversario e per tale fatto la sanzione della squalifica può essere determinata in una giornata effettiva di gara. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Vicenza Calcio di Vicenza riduce a n. 1 giornata effettiva di gara la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Zauli Lamberto e conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata.
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