F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 13 13 – RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2001 INFLITTA AL CALCIATORE DE GAETANO CLAUDIO E DELL’AMMENDA DI L. 400.000 INFLITTA ALL’A.C.D. FOLGORE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 46 del 4.4.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 13 13 - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2001 INFLITTA AL CALCIATORE DE GAETANO CLAUDIO E DELL’AMMENDA DI L. 400.000 INFLITTA ALL’A.C.D. FOLGORE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 4.4.2001) Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 4 aprile 2001, chiedendo la revoca delle sanzioni inflitte al calciatore De Gaetano Claudio (squalifica fino al 31.10.2001) ed alla società A.C.D. Folgore di Milazzo (ammenda di L. 400.000). Dette sanzioni, infatti, erano state comminate sull’errato presupposto che il De Gaetano fosse già tesserato per altra società alla data della richiesta di tesseramento per la Folgore. È risultato, invece (come risulta dalla nota 20.4.2001) del Presidente del Comitato Regionale), che il De Gaetano era stato posto in lista di svincolo in data 19.12.2000 e solo per mero errore materiale lo svincolo stesso non era stato riportato sul C.U. del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D.. Conseguentemente il calciatore De Gaetano Claudio poteva regolarmente tesserarsi per la A.C.D. Folgore alla data del 22.12.2000. Il ricorso va quindi accolto e le sanzioni devono essere revocate. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come innanzi proposto dal Sig. Presidente della L.N.D., annulla l’impugnata delibera.
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