F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 5 5 – APPELLO DEL F.C. NISSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALAGONIA/NISSA DELL’8.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 51 del 17.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 09/06/2001 n. 5 5 - APPELLO DEL F.C. NISSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALAGONIA/NISSA DELL’8.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 51 del 17.5.2001) La gara Palagonia/Nissa del Campionato di Eccellenza, Girone “A”, organizzato dal Comitato Regionale Sicilia, disputata l’8.4.2001 e terminata con il risultato di 1-0 per la squadra di casa, era iniziata con 45’ di ritardo perché, come annotato dal Direttore di gara nel suo referto, i dirigenti e i calciatori ospiti non erano scesi dal pullman con il quale avevano raggiunto il campo di gioco, temendo di essere aggrediti dai numerosi sostenitori locali che si trovavano nello spiazzo antistante gli spogliatoi, finché non era intervenuta la forza pubblica. Nel rapporto del Commissario di campo più analiticamente si riferisce che “già sin da due ore prima dell’inizio della gara, un nutrito gruppo di sostenitori della società Palagonia sostava nei pressi dell’impianto sportivo; all’arrivo dell’automezzo con i componenti della società ospite, i predetti, un centinaio, lo accerchiavano assumendo un contegno offensivo e minaccioso; tale atteggiamento si protraeva nel tempo in quanto l’automezzo era impossibilitato ad entrare nel cancello a causa di un’auto inopportunamente parcheggiata; superato un primo cancello, il pullman veniva bloccato dai suddetti sostenitori, ormai circa duecento, e colpito con pugni e manate e, ad un finestrino, con un oggetto non identificato; solo dopo altri cinque minuti il mezzo poteva raggiungere lo spiazzo antistante gli spogliatoi dove peraltro sostavano una trentina di persone alcune delle quali continuavano a minacciare gli ospiti; infine, solo un’ora dal loro arrivo, questi ultimi potevano entrare all’interno degli spogliatoi senza che più nulla accadesse”. Sia il Direttore di gara che il Commissario di campo annotavano nei rispettivi referti che la gara si era svolta regolarmente senza altre rilevanti intolleranze da parte dei sostenitori locali. In ordine all’esito di tale gara, senza previa riserva scritta, proponeva reclamo il Nissa F.C. chiedendo l’applicazione degli artt. 7, commi 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva e 62 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., per quanto addebitabile alla società Palagonia per i fatti accaduti. Il Giudice Sportivo, con la delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 27 aprile 2001, respingeva la richiesta del Nissa F.C. diretta ad ottenere la vittoria a tavolino nella suindicata gara, rilevando che l’incontro si era svolto regolarmente. Infliggeva, invece, sanzioni disciplinare alla società Palagonia per il comportamento tenuto dai propri sostenitori. Avverso tale delibera il Nissa F.C. proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare. Anche tale reclamo veniva respinto, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 17 maggio 2001, con motivazioni pressoché identiche a quelle della delibera impugnata, che respingevano l’assunto secondo cui l’atteggiamento aggressivo ed intimidatorio tenuto dai tifosi della squadra di casa potesse avere inciso negativamente di per sé sul comportamento in campo dei calciatori ospiti ovvero ingenerare in questi la convinzione che la gara era disputata “pro-forma” e quindi con un minore impegno agonistico. Il Nissa F.C. chiedeva con telefax del 18 maggio 2001 alla Segreteria di questa C.A.F. “copia dei documenti ufficiali (referti) per procedimento di ultimo grado”. In data 13.6.2001 il Nissa ha fatto pervenire i motivi di reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare. L’appello è da dichiarare inammissibile per tardività. È noto che, ogni anno, per consentire il tempestivo inizio delle fasi di spareggio per promozioni e retrocessioni nonché eventuali fasi di play-off e play-out è adottato dal Presidente Federale un provvedimento di “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di giustizia sportiva per le ultime tre gare dei campionati regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti”. Per la stagione sportiva 2000/2001 tali disposizioni sono state emanate con il Comunicato Ufficiale n. 17 del 12 febbraio 2001. Ebbene, in base alla lettera c) di tale normativa relativa ai procedimenti di ultima istanza davanti alla Commissione d’Appello Federale è disposto che: “l’eventuale appello alla C.A.F. - se concerne la regolarità della gara - deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e, in uno con la prova di ricezione dell’atto da parte di tale società, alla C.A.F.. Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale che sarà trasmesso alla società interessata a mezzo trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. Il termine che cada in giorno festivo è prorogato al giorno successivo”. L’appello con le motivazioni è stato proposto solo in data 13.6.2001 mentre il Comunicato Ufficiale n. 51 del Comitato Regionale Sicilia riportante il testo della Commissione Disciplinare relativo al reclamo proposto dal Nissa F.C., è stato pubblicato in data 17.5.2001. L’appello pertanto è fuori quindi dai termini stabiliti nel Comunicato Ufficiale n. 17 del 12.2.2001 ed è, pertanto, intempestivo. Non può essere considerato appello (o convertito in appello) il telefax del 18.5.2001 con il quale il Nissa F.C. ha chiesto gli atti ufficiali relativi alla gara per varie ragioni: 1) è anche esso intempestivo perché spedito il secondo giorno dalla pubblicazione da Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sicilia contenente la decisione della Commissione Disciplinare; 2) non contiene i motivi del reclamo, mentre le surriportate decisioni richiedono che il reclamo debba essere proposto “con atto motivato”; 3) non è diretto alla controparte come pure è richiesto dalla normativa surriportata. In conclusione, l’appello del Nissa F.C. è inammissibile. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per tardività, l’appello come innanzi proposto dal F.C. Nissa di Caltanissetta e dispone incamerarsi la tassa versata.
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