F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 17 17 – APPELLO DELL’U.S. CIGLIANO SEZIONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2004 INFLITTA AL CALCIATORE MOZZATO ALBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 46 del 17.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 17 17 - APPELLO DELL’U.S. CIGLIANO SEZIONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2004 INFLITTA AL CALCIATORE MOZZATO ALBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 46 del 17.5.2001) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale del Piemonte-Valle d’Aosta, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara U.S. Cigliano Calcio/Livorno Ferrarsi disputatasi il 24.3.2001 nell’ambito del Campionato Juniores, Girone A, adottava, tra l’altro, il provvedimento della squalifica fino al 31.3.2004 del calciatore Mozzato Alberto (Com. Uff. n. 30 del 29 marzo 2001). Avverso tale decisione proponeva reclamo l’U.S. Cigliano Calcio, chiedendo la revoca della squalifica o, in subordine, la riduzione della stessa. La Società ricorrente si doleva della sanzione irrogata al calciatore Alberto Mozzato, per essere risultato responsabile di una violenta aggressione fisica in danno dell’arbitro. Il Mozzato, infatti, veniva raggiunto dalla squalifica del Giudice Sportivo in quanto ritenuto responsabile dal Direttore di gara di una violenta aggressione compiuta in suo danno a seguito del fischio di un calcio di rigore in favore degli avversari del Cigliano. In particolare, il Direttore di gara, nel dettagliato supplemento di rapporto della gara Cigliano/Livorno Ferraris del 24.3.2001, dopo aver descritto di aver subito una duplice aggressione, specificava che... pur non essendo in grado di riconoscere il giocatore che mi aveva colpito con il calcio, lo ero nel riconoscere colui che mi aveva spintonato, in quanto un attimo prima mi ero voltato e lo avevo scorto con le braccia allungate mentre si accingeva a spingermi. Si trattava del giocatore n. 3 Mozzato Alberto... appena ripresomi e rialzatomi da solo notavo che in mio soccorso era giunto il G.L. della società Cigliano... che mi aiutava a rientrare negli spogliatoi. Nel tragitto, il giocatore che mi aveva aggredito, il n. 3 Alberto Mozzato,mi seguiva proferendo frasi di protesta e veniva trattenuto a stento dal proprio capitano. Tali affermazioni avevano convinto il Giudice Sportivo ad irrogare la sanzione indicata in epigrafe, avverso la quale aveva proposto il reclamo la società di appartenenza del Mozzato. Nel reclamo la ricorrente faceva principalmente appello alla genericità ed indeterminatezza del rapporto arbitrale che, invece, a giudizio del Giudice Sportivo andava condiviso. Del resto, la tesi dell’errore di persona avanzata dalla società non convinceva, proprio in considerazione della assoluta perentorietà delle affermazioni molteplici e coerenti del Direttore di gara. La squalifica del Mozzato veniva pertanto confermata, ed il ricorso relativo rigettato con decisione pubblicata nel Com. uff. n. 46 del 17 maggio 2001. Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. l’U.S. Cigliano Sezione Calcio chiedendo la revoca della squalifica per errore di persona. Il ricorso non può trovare accoglimento. Il rapporto di gara ed il successivo referto arbitrale, nei quali si identifica il Mozzato quale autore del fallo ai danni del Direttore di gara, hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo. La società, d’altra parte, non porta elementi nuovi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione della sanzione irrogata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Cigliano Sezione Calcio di Cigliano (Vercelli) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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