F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 2 2 – APPELLO DELL’AKRAGAS CALCIO AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ARUTA SOSSIO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 19/D – Riunione del 12.1.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 2 2 - APPELLO DELL’AKRAGAS CALCIO AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ARUTA SOSSIO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 19/D - Riunione del 12.1.2001) La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata nel C.U. n. 19 - Riunione del 12.1.2001, accoglieva il reclamo del calciatore Aruta Sossio dichiarando nullo l’aggiornamento della sua posizione tesseramento n. 187051, datato 8.7.1999 a favore dell’A.C. Akragas Calcio (matr. 76548), in quanto non sottoscritto dal calciatore. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale l’Akragas Calcio sostenendo; 1) l’omessa valutazione di fatti rilevanti, e nella specie la testimonianza di Maria Seminara che riferiva di aver personalmente assistito alla sottoscrizione del modello di tesseramento da parte dell’Aruta; 2) violazione del diritto al contraddittorio da parte della Commissione per mancata comunicazione alla appellante dell’avvenuto deposito della “Consulenza tecnica”, disposta dalla stessa Commissione, e quindi impedendo eventuali controdeduzioni. Chiedeva pertanto, sulla base di relazione grafoscopica redatta da un proprio perito, di ritenere e dichiarava che la firma apposta nel modello di tesseramento è dell’Aruta Sossio. L’appello è infondato e va quindi respinto. Dagli atti è emerso che con ordinanza del 28.11.2000, pubblicata con Com. Uff. n. 14/D, la Commissione Tesseramenti delegava propri componenti per disporre perizia grafologica al fine di accertare l’autenticità o apocrifia della firma apposta dal calciatore in calce al documento di tesseramento n. 187051 datato 8.7.1999. La perizia d’ufficio stabiliva l’apocrifia della firma. Come giustamente osservato dai primi giudici, essendo prioritaria ed assorbente la soluzione della questione sull’autografia della sottoscrizione, ogni altra indagine risulta del tutto ultronea. E risulta dagli atti che tutte le decisioni, anche quelle interlocutorie, adottate dalla Commissione sono state idoneamente comunicate alle parti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’Akragas Calcio di Agrigento e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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