F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 14 14 – APPELLO DELL’A.C. AURORA SARMEDE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO PER LA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DAL CIN DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 47 del 16.5.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 14 14 - APPELLO DELL’A.C. AURORA SARMEDE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO PER LA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DAL CIN DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 47 del 16.5.2001) L’A.C. Aurora Sarmede di Sarmede (Treviso) propone reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato Ufficiale n. 47 in data 16 maggio 2001, che infliggeva al calciatore Dal Cin Daniele la sanzione della squalifica fino al 30.4.2002 e alla società la sanzione dell’ammenda di L. 500.000. L’attuale impugnazione è però inammissibile sia per quanto concerne l’ammenda inflitta alla società, sia per quanto concerne la sanzione irrogata al calciatore, ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S.. Trattandosi infatti di sanzione pecuniaria e di squalifica di tesserato che non supera i dodici mesi non è ammesso ricorso alla Commissione d’Appello Federale. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.C. Aurora Sarmede di Sarmede (Treviso) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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