F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 3 3 – APPELLO DELL’U.S. CAMPOBELLO AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA CAMPOBELLO/ LICATA DELL’11.2.2001 IN RELAZIONE ALLA GARA RIBERA/LICATA DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 41 dell’1.3.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2000-2001 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 37/C del 23/06/2001 n. 3 3 - APPELLO DELL’U.S. CAMPOBELLO AVVERSO IL RISULTATO DELLA GARA CAMPOBELLO/ LICATA DELL’11.2.2001 IN RELAZIONE ALLA GARA RIBERA/LICATA DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 dell’1.3.2001) L’U.S. Campobello di Campobello di Licata (Agrigento) ha proposto reclamo a questa C.A.F. avverso il risultato della gara Campobello/Licata dell’11.2.2001 in relazione alla gara Ribera/Licata del 28.1.2001 di cui al C.U. n. 41 dell’1 marzo 2001 del Comitato Regionale Sicilia. Detto reclamo è chiaramente inammissibile in quanto è stata omessa la notifica alla controparte di copia dei motivi di reclamo, così come prescritto dalle vigenti norme regolamentari (art. 23 n. 5 C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 23 n. 5 C.G.S., circa l’obbligo del contestuale invio di copia dei motivi alla società controparte, l’appello come in epigrafe proposto dall’U.S. Campobello di Campobello di Licata (Agrigento) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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